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STATUTO DEL COMUNE DI CORLEONE
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Lo statuto del Comune di Corleone
è stato pubblicato nel supplemento straordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 33 del 10 luglio 1993. Successive modifiche
sono state pubblicate nel supplemento straordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 42 del 6 settembre 2002.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello
statuto approvato dal consiglio comunale con delibera
n. 110 del 20 settembre 2004.
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Titolo
I
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali
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Il 16 luglio
1621, pretore, giurati e sindaco della città
di Corleone avevano presentato domanda al vicere,
Conte di Castro, per la compera del mero e misto
impero, dichiarandosi disponibili a pagare 7.000
ducati.
Si era avuta notizia, infatti, che la Corona,
continuamente alla ricerca di soldi per far fronte
alla guerra dei trent'anni, aveva messo "sul
mercato" una serie di diritti e privilegi,
tra cui il diritto per le città demaniali
di amministrare direttamente la giustizia (il
mero e misto impero ), dichiarando la disponibilità
a venderli al migliore offerente.
E i notabili corleonesi non volevano lasciarsi
sfuggire l'occasione di accrescere il potere e
il prestigio della città anche a costo
di salassare ulteriormente le finanze comunali,
cioè le tasche dei cittadini.
D'altra parte, non mancava loro il modo di convincere
la popolazione che l'operazione era conveniente
per tutti.
Per la Corona era così impellente il bisogno
di far denari, che la proposta di acquisto fu
subito accettata e la procedura accelerata al
massimo. La città di Corleone versò
al Banco di Palermo l'intera somma di 7.000 ducati
già il 1° novembre del 1621 e, meno
di un mese e mezzo dopo, alla vigilia di Natale,
furono emanate le lettere che rendevano esecutiva
la vendita.
In questo modo, la città "libera"
di Corleone acquisì anche il diritto di
amministrare la giustizia sul suo territorio,
potevano carcerare, condannare, multare, ecc.
ecc.
L'avvenimento segnò forse il momento più
alto dell'autonomia comunale e servì ad
inorgoglire l'intera comunità di Corleone,
che, grazie anche al titolo di "Animosa Civitas",
concessole da Carlo V il 12 gennaio 1556, si sentiva
diversa e più importante delle piccole
città feudali del circondario.
Il Comune rappresenta la propria comunità,
curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo
dei consociati, sia come singoli, sia nelle formazioni
sociali, espressive della loro personalità,
nell'ambito dei principi e degli obiettivi della
Repubblica, nonché nel rispetto dei diritti
inviolabili garantiti dalla costituzione.
Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti
inviolabili della persona e garantisce uguaglianza
di trattamento alle persone e alle formazioni
sociali senza distinzione di sesso, età,
razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
In conformità a questi principi, il Comune
attua specifiche azioni positive volte a rimuovere
gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole
e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi
in particolare alle fasce di popolazione più
deboli e svantaggiate.
Il Comune opera per responsabilizzare tutti i
soggetti al rispetto delle leggi. |
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Art.
2
Finalità generali
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1. Il Comune
adegua le proprie attività alle linee della
programmazione statale, regionale e provinciale,
perseguendo criteri di imparzialità e di
buona amministrazione, coordinando la propria
azione con quella degli altri enti locali della
Provincia regionale.
2. Esercita funzioni proprie ed attribuite o delegate
dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Promuove la partecipazione dei cittadini, delle
forze sociali ed economiche e sindacali, all'attività
politica ed amministrativa dell'ente, secondo
i principi stabiliti dalla Costituzione.
4. Riconosce, sui programmi, sulle decisioni e
sui provvedimenti comunali, il diritto all'informazione.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni,
istanze e proposte al consiglio comunale per chiedere
provvedimenti ed esporre comuni necessità.
5. Concorre, in base alle proprie attribuzioni,
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscano o limitino il pieno sviluppo
della persona umana e della famiglia.
6. Riconosce e valorizza nella comunità
locale le differenze religiose, razziali e sociali,
al fine di eliminare l'emarginazione e realizzare
le pari opportunità di quanti vivono nel
territorio comunale.
7. Concorre a mantenere e sviluppare i legami
economici, culturali e sociali con i lavoratori
emigrati all'estero, con le loro famiglie e le
loro comunità.
8. Opera per l'attuazione di un efficace servizio
di assistenza sociale idonea ad assicurare le
condizioni di maggiore benessere alle categorie
più deboli.
9. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue
competenze, il diritto alla salute, con particolare
riguardo al momento della prevenzione.
10. Agevola, nei modi e nelle forme più
opportune, la formazione e l'attività delle
associazioni di volontariato.
11. Tutela il patrimonio storico-artistico-archeologico-ambientale
favorendone il godimento da parte della collettività.
12. Promuove iniziative per la conoscenza e la
tutela del folklore locale, delle tradizioni religiose
e popolari, del dialetto.
13. Incoraggia e favorisce le attività
sportive con particolare riferimento a quelle
dilettantistiche, anche come strumento di recupero
sociale, il turismo sociale e giovanile. Per la
realizzazione di tale finalità il Comune
favorisce la formazione di enti, organismi ed
associazioni culturali, ricreative e sportive.
Promuove la creazione di idonee strutture, servizi
ed impianti e ne assicura l'accesso agli stessi,
regolamentandone l'utilizzo mediante appositi
regolamenti.
14. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale e territoriale, presenti con le loro
strutture organizzative. Concorre con altri enti
a favorire la realizzazione del diritto alla prima
casa per tutti i cittadini.
15. Promuove anche a tal fine la riutilizzazione
economica e sociale del centro storico. |
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Art.
3
Ambito normativo
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1. Il presente
statuto è articolato in n. 6 titoli e n.
101 articoli in successione progressiva ed è
adottato dal Comune di Corleone secondo i principi
dettati dalla legge vigente.
2. Il Comune di Corleone è ente locale
autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla
legge dello Stato, della Regione e del presente
statuto.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei
Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio
delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
i principi che costituiscono limite inderogabile
per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province.
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano
tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. I consigli comunali e provinciali
adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore delle leggi suddette. |
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Art.
4
Ambito di applicazione
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1. Il presente
statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla
legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'ente ed in particolare specifica le attribuzioni
degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze, i principi dell'ordinamento degli
uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione
fra Province e Comuni, della partecipazione popolare
anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini
alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi,
lo stemma ed il gonfalone.
2. Il Comune, nel rispetto della legge e dello
statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione
ed il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni. |
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Art.
5
Sede, stemma e gonfalone
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1. La sede centrale
del Comune è sita in piazza Garibaldi n.
1 ed ivi si svolgono le adunanze degli organi
collettivi collegiali.
2. In casi del tutto eccezionali e per particolari
esigenze il consiglio può riunirsi in luoghi
diversi dalla propria sede.
3. Il gonfalone del Comune di Corleone è
costituito da un leone d'oro rampante in campo
rosso che stringe un cuore tra le zampe anteriori.
4. Detta insegna deve essere sempre accompagnata
dal sindaco o da un assessore delegato e scortata
dai vigili urbani del Comune.
5. Il Comune è dotato di un proprio stemma
costituito da un leone rampante che stringe un
cuore tra le zampe anteriori entro uno scudo sormontato
dalla corona civica con ai lati 2 cornucopie da
ciascuna delle quali escono 3 spighe.
6. L'uso e la riproduzione di tali insegne e simboli
per fini non istituzionali sono vietati. |
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Art.
6
Partecipazione
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1. Il Comune
riconosce la partecipazione dei cittadini delle
forze sociali ed economiche come valore fondamentale
della vita della comunità.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando
l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini
secondo i principi stabiliti dalla Costituzione
repubblicana nelle forme stabilite dalle leggi
e dal presente statuto.
3. Il Comune riconosce quale presupposto della
partecipazione la più ampia informazione
su programmi, decisioni e provvedimenti comunali.
Il Comune promuove e adotta tutte le forme necessarie
e disponibili per pubblicizzare i propri atti. |
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Art.
7
Pari opportunità
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1. Il Comune
garantisce l'esplicazione della personalità
e la pari dignità ad entrambi i sessi,
adotta azioni positive tendenti ad assicurare
la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono
la piena realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
2. Il Comune assicura la presenza di donne ed
uomini negli organi collegiali del Comune, giunta
e consiglio, negli enti, aziende e istituzioni
da esso dipendenti. |
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Art.
8
Sviluppo economico
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1. Il Comune
promuove lo sviluppo economico e sociale della
comunità e la valorizzazione delle risorse
umane e materiali, ambientali, storiche, culturali
etc. sia direttamente sia attraverso la opportuna
collaborazione con enti e società, associazioni
e cooperative operanti nel territorio.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Comune
si dota di tutti gli strumenti conoscitivi idonei
e promuove studi e ricerche periodiche in stretta
collaborazione con l'Università e con enti
di ricerca ufficialmente riconosciuti. |
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Art.
9
Programmazione
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1. Il Comune
realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione,
in conformità con quanto disposto dalla
normativa vigente.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli
obiettivi di piani e programmi dello Stato, della
Regione e della Provincia regionale, il Comune
promuove ed acquisisce, per ciascun obiettivo,
l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali,
economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e
le libere forme associazionistiche, quali soggetti
rappresentativi di interessi collettivi, auspicandone
la collaborazione. |
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Art.
10
Gestione servizi pubblici
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1. Il Comune,
ad esclusione dei servizi riservati all'ente in
via esclusiva dalla legge, può disporre
la gestione dei servizi pubblici locali privi
di rilevanza economica mediante affidamento diretto:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico
a condizione che gli enti pubblici, titolari del
capitale sociale, esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte
più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. Il Comune può procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero
anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite
o partecipate.
3. E' consentita la gestione in economia quando,
per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento
ai soggetti di cui al comma 1.
4. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo
sono regolati da contratti di servizio.
5. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici
di cui ai precedenti commi e per la realizzazione
delle opere necessarie al corretto svolgimento
del servizio, nonché per la realizzazione
di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente
legislazione statale e regionale, nelle competenze
istituzionali di altri enti, può costituire
apposite società per azioni senza il vincolo
della proprietà pubblica maggioritaria
anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni
di legge specifiche secondo quanto stabilito dall'art.
116 del decreto legislativo n. 267/00. Gli enti
interessati provvedono alla scelta dei soci privati
e all'eventuale collocazione dei titoli azionari
sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
L'atto costitutivo delle società deve prevedere
l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o
più amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali, una quota delle azioni
può essere destinata all'azionariato diffuso
e resta comunque sul mercato.
6. Ai servizi pubblici locali di rilevanza economica
si applicano le disposizioni dell'articolo 113
del decreto legislativo n. 267/00. Restano ferme
le disposizioni previste per i singoli settori
e quelle nazionali di attuazione delle normative
comunitarie. |
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Capo
II
TUTELA DELLA PERSONA E DEL TERRITORIO
Art. 11
Principi generali
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1. Il Comune
privilegia la prevenzione come metodo di intervento
ed assume come valori-guida la libertà,
la giustizia, la pace e la non violenza; la lotta
alla mafia e alla criminalità organizzata;
la famiglia, nelle forme in cui si costituisce,
come unità di base nella quale si esprime
il cittadino.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito
delle proprie competenze, il diritto al lavoro,
il diritto alla salute, il benessere psicofisico
dei cittadini, la tutela della salubrità
e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela
della vita umana, il rispetto e la valorizzazione
della persona anziana. |
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Art.
12
Diritti dei minori
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1. Il Comune
è fortemente impegnato nella tutela dei
diritti enunciati nella "Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del bambino" garantendoli
ad ogni bambino senza distinzione di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica del bambino stesso o dei suoi
genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione
finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica
o sociale, dalla loro incapacità o da ogni
altra circostanza.
2. Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti
a garantire al bambino il diritto:
a) alla vita;
b) al nome;
c) alla famiglia;
d) alla libertà di espressione;
e) alla libertà di pensiero, di coscienza
e di relazione;
f) alla istruzione;
g) alla libertà di associazione;
h) al gioco.
3. Il Comune adotta ogni misura e provvedimento
per tutelare il bambino contro ogni forma fisica
o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità,
di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti
o sfruttamento, compresa la violenza sessuale. |
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Art.
13
Solidarietà sociale
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1. Il Comune
opera, attraverso una corretta programmazione,
per l'attuazione di un efficiente e qualificato
servizio di solidarietà sociale, al fine
di superare le diseguaglianze e tutte le forme
di svantaggio e di emarginazione. |
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Art.
14
Tutela delle "Diversità"
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1. Il Comune
promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una
piena integrazione dei soggetti affetti da deficit
organici o funzionali e portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2. Interviene per il superamento di tali limitazioni
al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione
di una normale vita di relazione e di un corretto
rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3. Si adopera, nei limiti delle proprie competenze,
per:
a) realizzare un fattivo rapporto di collaborazione
con i servizi sanitari e sociali operanti nel
territorio;
b) assicurare la prevenzione e, ove possibile,
eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, evitando l'istituzionalizzazione
attraverso il mantenimento del soggetto nel proprio
ambiente familiare e/o sociale;
d) assicurare alla famiglia del disabile l'informazione
di carattere sanitario e sociale e un adeguato
sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
e) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti
ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti
di informazione e di partecipazione della popolazione
per la prevenzione e la cura degli handicap e
la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella
scuola, e nel mondo del lavoro di chi ne è
colpito;
f) garantire il diritto alla scelta dei servizi
ritenuti più idonei anche al di fuori della
circoscrizione territoriale;
g) promuovere il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione sociale anche mediante
l'attivazione dei servizi previsti dalla legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche
ed integrazioni. |
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Art.
15
Pace e non violenza
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1. Il Comune
- in conformità ai principi costituzionali
e alle norme che riconoscono i diritti innati
delle persone umane, sanciscono il ripudio della
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali e promuovono la cooperazione fra
i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale
sui diritti civili e politici - riconosce nella
pace un diritto delle persone e dei popoli.
2. Il Comune promuove la cultura della pace e
dei diritti umani mediante iniziative culturali
ed educative, di ricerca, di cooperazione, di
informazione, tutte finalizzate alla pacifica
convivenza comunitaria.
3. Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative
a sostegno della pace proposte dalle istituzioni
culturali religiose e scolastiche, associazioni,
gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
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Art.
16
Diritto all'ambiente e sua tutela
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1. Il Comune
concorre a garantire il diritto all'ambiente,
quale diritto soggettivo del cittadino a vivere
in un ambiente sano, confortevole, non inquinato,
anche attraverso una coerente programmazione e
gestione territoriale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare
e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa
di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo
e delle acque nel rispetto delle leggi nazionali,
regionali e comunitarie.
3. Il Comune può avvalersi della collaborazione
di organizzazioni di cittadini costituite a tutela
dell'ambiente e del territorio.
4. L'ambiente salubre è bene immateriale,
non riducibile alla somma dei beni singoli che
lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità
individuale e di organismi di tutela di interessi
diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione
a tutela dell'ambiente e del territorio.
5. Il Comune applica nei suoi atti il criterio
di valutazione della compatibilità ambientale
e promuove anche azioni concrete per il risanamento
ambientale del territorio. |
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Art.
17
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
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1. Il Comune
tutela il patrimonio naturale, storico, artistico
ed archeologico garantendone la fruizione da parte
della collettività.
2. Il Comune tutela altresì il patrimonio
boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria
importanza economica ed ambientale, che va protetto
secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica,
al fine di consentire la massima fruibilità
da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione
con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia
e allo sviluppo delle aree boscate, lacustri e
sorgive.
3. (Abrogato) |
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Art.
18
Promozione dei beni culturali e del turismo
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1. Il Comune
riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale
e irrinunciabile per lo sviluppo civile della
comunità.
2. Al tal fine il Comune tutela il patrimonio
artistico e culturale, la lingua, il costume,
le tradizioni locali; ne promuove lo sviluppo
e predispone le misure e le strutture necessarie
per la loro fruizione.
3. Promuove ogni attività rivolta alla
fruizione turistica dei beni culturali, artistici
ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione
alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature
e delle attività promozionali connessi. |
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Art.
19
Promozione delle attività sportive e ricreative
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1. Il Comune
incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico
quale strumento idoneo per la prevenzione delle
devianze giovanili e per la gratificazione e qualificazione
sociale di ogni cittadino.
2. Per il raggiungimento di tali finalità
il Comune può istituire appositi organismi
consultivi e favorisce l'istituzione di enti e
associazioni ricreative e sportive, promuove la
creazione di idonee strutture, servizi ed impianti
e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e
alle associazioni.
3. Le modalità d'uso delle strutture, dei
servizi ed impianti sono disciplinati da apposito
regolamento che dovrà altresì prevedere
il concorso di enti ed associazioni alle sole
spese di gestione, tranne nei casi in cui è
prevista la gratuità per particolari finalità
di carattere sociale. |
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Art.
20
Assetto e utilizzazione del territorio
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1. Il Comune
promuove e attua un organico assetto del territorio,
nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti
umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti
industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale
pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione
con particolare attenzione per gli interventi
di edilizia economica, popolare e convenzionata,
miranti alla risoluzione del problema abitativo
per le fasce sociali più bisognose. A tal
fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio
esistente favorendo la fruizione abitativa permanente
della popolazione all'interno dei nuclei abitati
e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, secondo le esigenze e le
priorità definite dai piani pluriennali
di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di
circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di
mobilità della popolazione residente e
fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze
lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento
in caso di calamità o di eventi ritenuti
dannosi per la collettività favorendo ed
incentivando forme di collaborazione volontaria.
6. Promuove azioni per uno sviluppo organico dei
beni demaniali mediante possibili accorpamenti,
permute ed acquisti, o, nel caso, mediante legittimazione
o affrancatura del suo territorio.
7. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza
urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni
con gli strumenti previsti dalle leggi statali
e regionali. |
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Titolo
II
Capo I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 21
Gli organi elettivi del Comune
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1. Sono organi
elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
2. Il consiglio è l'organo collegiale di
indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. Il sindaco è il legale rappresentante
dell'ente, capo dell'amministrazione comunale,
ufficiale di governo per le funzioni di competenza
statali.
4. Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale
di Governo con funzioni di indirizzo politico
ed amministrativo. |
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Art.
22
Il consiglio comunale
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1. Il consiglio
comunale dura in carica 5 anni ed è composto
da n. 20 consiglieri. La sua elezione è
disciplinata dalle disposizioni e dalle norme
delle leggi regionali vigenti.
2. La qualità di consiglieri si acquista
con la proclamazione, atto formale, che ha anche
il valore di atto ricognitivo della volontà
popolare espressa mediante il voto e rilevata
dagli uffici elettorali, oppure, in caso di surroga,
dall'adozione della relativa delibera.
3. Il consiglio comunale espleta la sua funzione
sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti
ed improrogabili. |
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Art.
23
Adempimenti del consiglio comunale neo eletto
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1. La prima
convocazione del consiglio comunale neo-eletto
è disposta dal presidente uscente e deve
avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione,
con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima
di quello stabilito per l'adunanza.
2. Qualora il presidente uscente non provveda,
la convocazione è disposta dal consigliere
neo-eletto che ha riportato il maggior numero
di preferenze individuali al quale spetta, in
ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea
fino all'elezione del presidente.
3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui
ai precedenti commi, il segretario comunale ne
dà tempestiva comunicazione all'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali
e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
4. Il consiglio comunale, espletate le operazioni
di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione,
nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione
è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio, in seconda
votazione risulta eletto il candidato che abbia
riportato la maggioranza semplice. Il consiglio
comunale elegge altresì il vice presidente
secondo le medesime modalità.
5. Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi
consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo
e vice capigruppo.
6. Nella stessa seduta o in quella successiva
vengono eletti i componenti delle commissioni
istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle
norme poste a tutela delle minoranze, la votazione
avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti
i soggetti che hanno riportato il maggior numero
di voti. |
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Art.
24
La presidenza del consiglio
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1. Il presidente
del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale,
ne garantisce il buono andamento, ne tutela la
dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio
delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge,
dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento
del consiglio comunale.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede
il consiglio comunale, dirige il dibattito e cura
la diramazione degli avvisi di convocazione nonché
l'attivazione delle commissioni consiliari.
3. Il presidente cura il raccordo con i presidenti
degli altri consigli comunali e con i rappresentanti
eletti nel territorio comunale in altre assemblee
politiche, al fine di favorire la circolazione
delle informazioni utili ai fini dello sviluppo
locale, dell'innovazione istituzionale e della
crescita democratica, nonché al fine di
promuovere gli interessi della collettività
locale in tutte le sedi e la realizzazione di
forme di cooperazione con altri enti locali.
4. Il presidente, altresì, ha diritto ad
una sede nel palazzo municipale con adeguato personale
e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del
consiglio, il responsabile del settore competente
adotta i provvedimenti di spesa necessari per
consentirgli ldelle funzioni istituzionali. A
tal fine è istituito un ufficio alle dipendenze
del presidente del consiglio con il compito di
favorire l'istruttoria delle questioni all'ordine
del giorno, di raccogliere, anche con strumenti
informatici, i dati e le informazioni utili per
l'attività consiliare e di preparare gli
studi e la documentazione sulla cui base si svolge
l'attività di indirizzo del consiglio.
All'ufficio sono preposti dipendenti dell'ente.
5. Il presidente del consiglio assicura un'adeguata
e preventiva informazione ai gruppi consiliari
ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al consiglio.
6. In caso di assenza o impedimento, il presidente
è sostituito dal vice-presidente ed in
caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere
presente più anziano per voti individuali. |
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Art.
25
Competenze del consiglio
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1. Il consiglio
è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenze relativamente ai
seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali,
i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento
degli uffici e dei servizi, ed i criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco
annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali,
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi,
i piani territoriali ed urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione,
le eventuali deroghe da essi, i pareri da rendere
nelle dette materie;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i
Comuni e la Provincia ed altri enti, la costituzione
e la modifica di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi,
la costituzione di aziende speciali e di istituzioni,
la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione
dell'ente locale a società di capitali,
l'affidamento di attività o servizi mediante
convenzioni;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi,
la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio comunale e
l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alla locazione
di immobili, alla somministrazione e fornitura
al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari,
le relative permute, appalti e concessioni che
non siano previsti espressamente in atti fondamentali
del consiglio comunale o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi
di competenza della giunta comunale, del segretario
comunale o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina,
la designazione e la revoca dei propri rappresentanti
presso enti, aziende ed istituzioni nonché
per la nomina dei rappresentanti del consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di
cui al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del Comune.
4. Il consiglio comunale ha inoltre competenza
a deliberare sulle materie previste da leggi sia
statali che regionali.
5. Il consiglio comunale partecipa altresì
alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche
da parte del sindaco e dei singoli assessori. |
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Art.
26
Consiglieri comunali - status ed attribuzioni
|
1. La posizione
giuridica e lo status dei consiglieri comunali
sono regolati dalla legge; essi entrano in carica
all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono.
L'indennità spettante a ciascun consigliere
per la partecipazione alle sedute del consiglio
comunale e delle commissioni è stabilita
dalla legge e dal consiglio comunale.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio
comunale.
3. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto
di iniziativa nelle materie di competenza del
consiglio, nonché di presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
4. Ogni consigliere deve potere svolgere liberamente
le proprie funzioni ed ottenere le informazioni
sull'attività del Comune, nonché
sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da
esso controllati, nonché i servizi a ciò
necessari secondo le norme del regolamento. Nell'esercizio
del diritto di iniziativa 1/5 dei consiglieri
in carica possono chiedere la convocazione del
consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
5. Ogni consigliere è tenuto al segreto
di ufficio, nei casi specificatamente determinati
dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti
la necessità e l'opportunità.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione
alle commissioni, sono attribuite ai consiglieri
le indennità stabilite dalla legge e dal
presente statuto.
7. E' consigliere anziano il consigliere che ha
riportato nelle elezioni comunali il maggior numero
di preferenze individuali.
8. I consiglieri comunali, entro 3 mesi dalla
proclamazione, sono tenuti a depositare presso
l'ufficio segreteria:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali
su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici
registri; l'esercizio di funzioni di amministratore
o di sindaco di società, con l'apposizione
della formula: "sul mio onore affermo che
la dichiarazione corrisponde al vero";
b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute
e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il consigliere ha fatto
parte, con l'apposizione della formula: "sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
al vero"; alla dichiarazione debbono essere
allegate le copie delle dichiarazioni.
9. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono,
anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione
dei redditi del coniuge non separato, anche se
in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi
e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.
10. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto
per la presentazione delle dichiarazioni relative
all'imposta sui redditi delle persone fisiche,
i consiglieri comunali e le stesse persone sopra
indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali
variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla
situazione precedente, nonché a depositare
copia della dichiarazione dei redditi.
11. Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono
essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio
di segreteria.
12. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi
di cui ai commi precedenti, il presidente del
consiglio comunale diffida gli interessati ad
adempiere entro il termine di 15 giorni.
13. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari
eventualmente previste nell'ambito della potestà
regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida
è pubblicata nell'albo pretorio a cura
del presidente del consiglio comunale. |
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Art.
27
Indennità dei consiglieri comunali
|
1. I consiglieri
comunali hanno diritto a percepire, nei limiti
fissati dal presente capo, un gettone di presenza
per la partecipazione alle sedute dei consigli
e delle commissioni. In nessun caso l'ammontare
percepito nell'ambito di un mese da un consigliere
può superare l'importo pari ad un terzo
dell'indennità massima prevista per il
sindaco.
2. Le indennità e i gettoni di presenza,
determinati nella misura minima con regolamento
adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione
della Giunta regionale e sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, possono essere incrementati
o diminuiti con delibera dell'organo consiliare.
Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante
non deve superare una quota predeterminata dello
stanziamento di bilancio per le spese correnti,
fissata, in rapporto alla dimensione demografica
degli enti, dal regolamento adottato dal Presidente
della Regione. Sono esclusi dalla possibilità
di incremento gli enti locali in condizioni di
dissesto finanziario.
3. Il consigliere comunale in carica può,
a richiesta, chiedere la trasformazione del gettone
di presenza in una indennità di funzione
a condizione che tale regime di indennità
comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
4. L'opzione per la percezione dell'indennità
di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione
di detrazioni dalle indennità in caso di
non giustificata assenza dalle sedute dell'organo
collegiale o delle commissioni di appartenenza.
5. Le indennità di funzione previste dal
presente articolo non sono tra loro cumulabili.
L'interessato opta per la percezione di una delle
due indennità ovvero per la percezione
del 50% di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili
con i gettoni di presenza quando siano dovuti
per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti
dalla stessa persona.
7. Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità
di funzione prevista dal presente articolo non
è dovuto alcun gettone per la partecipazione
a sedute di altri organi collegiali del medesimo
ente, né di commissioni che costituiscono
articolazioni interne ed esterne degli organi
collegiali dell'ente.
8. Per le indennità di cui al presente
articolo, la disciplina relativa al divieto di
cumulo tra pensione e redditi è stabilita
dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. |
 |
Art.
28
Dimissioni dei consiglieri comunali
|
1. Le dimissioni
dalla carica di consigliere sono presentate al
consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci
e non necessitano di presa d'atto e delegittimano
immediatamente i consiglieri che le rassegnano.
Qualora siano presentate per iscritto, il presidente
le comunica al consiglio per la surrogazione.
2. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso
della seduta, le stesse hanno effetto immediato
nei confronti del consigliere e non ostacolano
la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino
il venire meno del numero legale.
3. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza
di cause di ineleggibilità che dovessero
successivamente intervenire, non alterano la completezza
del consiglio stesso. |
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Art.
29
Decadenza dei consiglieri comunali per mancata
partecipazione alle sedute
|
1. Nei confronti
dei consiglieri comunali, che non partecipano
per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio
comunale, senza valida giustificazione scritta,
è avviato procedimento di decadenza dalla
carica di consigliere dandone formale e tempestiva
comunicazione all'interessato.
2. Avverso il procedimento di decadenza avviato
dal presidente del consiglio comunale, sentito
il parere del segretario comunale, il consigliere
può far valere le proprie ragioni:
a) tramite documentazione scritta comprovante
la giustificata assenza;
b) quando sussistano cause di pubblica evidenza
comprovate anche da testimonianza diretta.
3. La dichiarazione giustificativa va trasmessa
al presidente del consiglio comunale ed allegata
alla proposta di deliberazione di decadenza da
sottoporre alla prima seduta utile del consiglio
comunale come punto unico all'O.d.G.
4. Il consiglio comunale, in prima convocazione,
sentite le ragioni del consigliere interessato
al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera,
con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei
componenti assegnati al consiglio, la decadenza.
Per la validità della seduta occorre la
presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Il consigliere nei confronti del quale è
stato avviato il procedimento partecipa alla seduta
senza diritto di voto e non viene computato ai
fini della validità della seduta.
5. Qualora non si raggiunga il quorum previsto
dal precedente comma, si procederà a distanza
di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio
comunale che dovrà procedere con le stesse
modalità previste dal comma 4.
6. Il procedimento si considera estinto nel caso
in cui, anche nella seconda seduta, non venga
raggiunto il quorum necessario per la pronuncia
di decadenza. |
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Art.
30
Gruppi consiliari
|
1. I consiglieri
sono organizzati in gruppi, composti da uno o
più componenti, secondo le disposizioni
del regolamento che ne stabilisce e determina
le modalità di funzionamento. |
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Art.
31
Le commissioni consiliari
|
1. Il consiglio
comunale elegge nel suo proprio seno le seguenti
commissioni permanenti:
a) affari generali e istituzionali, famiglia e
legalità;
b) assistenza sociale;
c) lavori pubblici;
d) agricoltura e pubblica istruzione;
e) finanze e bilancio;
f) turismo, spettacolo e sport.
2. Le stesse hanno funzioni istruttorie, propositive
e/o consultive sugli argomenti di competenza del
consiglio comunale.
3. I pareri espressi non hanno poteri vincolanti.
Ai componenti delle suddette commissioni compete
il gettone di presenza previsto per i consiglieri
comunali per la partecipazione alle sedute del
consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può, inoltre,
eleggere commissioni temporanee con compiti specifici
e limitati nel tempo. Il consiglio comunale può
istituire commissioni temporanee o speciali per
fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.
La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione,
le competenze, i poteri e la durata.
5. La presidenza delle commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo e garanzia, ove istituite,
deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza. |
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Art.
32
Conferenza dei capigruppo
|
1. La conferenza
dei capigruppo è l'organo consultivo del
presidente del consiglio comunale. Essa viene
convocata dal presidente del consiglio. |
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Art.
33
Esercizio della potestà regolamentare
|
1. Il consiglio
comunale, nell'esercizio della potestà
regolamentare, adotta, nel rispetto della legge
e dello statuto, regolamenti per l'organizzazione
ed il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici, per la trasparenza
degli atti amministrativi e per l'esercizio delle
sue funzioni.
2. Il consiglio approva i regolamenti a maggioranza
assoluta dei consiglieri ad esso assegnati. Analoga
maggioranza è necessaria per l'approvazione
di eventuali relative modifiche.
3. I regolamenti approvati e divenuti esecutivi
ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore
dopo tale pubblicazione. |
 |
Art.
34
Norme di funzionamento del consiglio
|
1. Il consiglio
disciplina con apposito regolamento che deve essere
approvato a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati:
a) lo svolgimento dei propri lavori;
b) le modalità e le forme dell'esercizio
dei diritti dei consiglieri comunali;
c) l'istituzione e il funzionamento delle commissioni
permanenti temporanee e/o speciali;
d) la gestione di tutte le risorse finanziarie,
i servizi e le attrezzature attribuite per il
proprio funzionamento e per quello dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti nonché
delle risorse economiche da attribuire alla presidenza
del consiglio per le spese istituzionali connesse
alla funzione;
e) il numero dei consiglieri necessari per la
validità delle sedute, prevedendo che nelle
sedute di seconda convocazione debba esservi la
presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati;
f) le modalità per la convocazione, per
la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Il presidente del consiglio comunale presiede
il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data
per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio
per determinazione propria o su richiesta del
sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione
del consiglio, da consegnare almeno 5 giorni lavorativi
prima della seduta e 24 ore prima per le sedute
urgenti, spetta al presidente.
4. Ogni proposta di deliberazione deve essere
corredata dai pareri e dalle attestazioni previste
dalla legge che devono essere inserite nel testo
dell'atto.
5. L'ordine del giorno deve contenere gli adempimenti
previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente
con questi, dando la precedenza alle proposte
del sindaco.
6. Il sindaco, o un assessore da lui delegato,
è tenuto a partecipare alle riunioni di
consiglio. Il sindaco e i membri della giunta
possono intervenire alle medesime riunioni senza
diritto di voto.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta
a deliberazione, se non sia stata iscritta nell'ordine
del giorno e se gli atti relativi non siano stati
messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque
giorni prima o, nei casi d'urgenza, almeno 24
ore prima.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad
eccezione delle sedute nelle quali si discute
e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle
qualità morali, sui meriti e demeriti e
sulle capacità stesse. La previsione di
tale deroga alla regola generale della pubblicità
delle sedute deve essere disciplinata con il regolamento
di cui al 1° comma.
9. Nessuna deliberazione è validamente
assunta se non viene adottata in una seduta valida
e con la maggioranza dei voti validamente espressi,
fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza
qualificata.
10. Le votazioni sono di norma palesi tranne i
casi in cui la legge o il regolamento prescrivano
votazione segreta.
11. Nelle votazioni palesi per determinare la
maggioranza non si computano:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dall'aula prima delle votazioni;
c) gli assessori.
12. Nelle votazioni segrete non si computano,
per determinare la maggioranza richiesta per l'approvazione
dell'atto, le schede bianche, quelle illeggibili
o quelle nulle.
13. Per le nomine e le designazioni in cui è
prevista la rappresentanza della minoranza si
applicano il principio della maggioranza relativa
e quello del voto limitato, assicurando comunque
la non interferenza tra maggioranza e minoranza.
14. In rappresentanza della minoranza, nel numero
ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati
dalla minoranza stessa che, nella votazione, abbiano
riportato il maggior numero di voti.
15. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono
essere dichiarate immediatamente esecutive con
successiva e separata votazione e con il voto
favorevole della maggioranza dei votanti. |
 |
Art.
35
Verbalizzazione
|
1. Il segretario
del Comune partecipa alle riunioni del consiglio;
è responsabile della redazione del verbale
che sottoscrive insieme al presidente.
2. Il processo verbale indica i punti principali
della discussione ed il numero dei voti resi pro
e contro ogni proposta ammessa a votazione.
3. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale
si faccia constare del suo voto e dei motivi dello
stesso.
4. Il regolamento del consiglio stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo
verbale e di inserimento in esso delle rettifiche
eventualmente richieste dai consiglieri;
b) le modalità secondo cui il processo
verbale può darsi per letto.
5. Nel caso in cui il segretario debba astenersi
obbligatoriamente o sia assente o impedito, è
sostituito da chi ne ha la funzione. Qualora la
sostituzione non possa aver luogo, il presidente
affida le funzioni di segretario al componente
del consiglio comunale più giovane di età. |
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Art.
36
Pubblicazione delle deliberazioni
|
1. Le deliberazioni
del consiglio comunale devono essere pubblicate
mediante affissione nell'albo pretorio e diventano
esecutive nei modi e nei termini previsti dalla
legge. |
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Capo
II
IL SINDACO
Art. 37
Elezione
|
1. Il sindaco
è eletto a suffragio universale e diretto
dai cittadini iscritti nelle liste elettorali
del Comune.
2. Il procedimento per la sua elezione, le condizioni
di eleggibilità, le incompatibilità
e le cause di incandidabilità sono regolati
dalla normativa vigente.
3. Il sindaco dura in carica 5 anni e presta giuramento
dinanzi al consiglio comunale. |
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Art.
38
Competenze, attribuzioni, poteri del sindaco
|
1. Il sindaco
rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta,
compie tutti gli atti di amministrazione che non
sono specificatamente attribuiti alla competenza
di altri organi del Comune, degli organi di decentramento,
del segretario e dei funzionari, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede
alla nomina dei responsabili delle direzioni,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna, secondo le
modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa
vigente, nonché del presente statuto e
dai regolamenti afferenti.
2. Coordina e programma l'attività degli
assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo
politico finalizzato alla realizzazione delle
previsioni del documento programmatico ed al conseguimento
degli scopi dell'ente.
3. Nomina altresì i componenti degli organi
consultivi del Comune nel rispetto delle norme
e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente
statuto.
4. Nomina il segretario comunale scegliendolo
dall'apposito albo regionale e può nominare
il direttore generale stipulando apposita convenzione
con altri Comuni. Può conferire e revocare
al segretario comunale le funzioni di direttore
generale quando non è stipulata convenzione
con altri Comuni per la nomina del direttore.
5. Nomina i componenti del nucleo di valutazione
sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito
regolamento.
6. Provvede, nell'ambito della disciplina regionale
e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, degli esercizi pubblici, nonché
gli orari di apertura al pubblico degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche al
fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi
alle esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di
polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento
del servizio di polizia municipale.
8. Il sindaco esercita le funzioni attribuite
dalle leggi statali, regionali, dallo statuto
e dai regolamenti e sovrintende, altresì,
all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune.
9. Il sindaco può esercitare le sue funzioni
attraverso l'istituto della delega di competenze
agli assessori, nelle forme e nei limiti previsti
dalla legge.
10. Distintivo del sindaco è la fascia
tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi
a tracolla.
11. Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito
della disciplina regionale e sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi
alle esigenze complessive e generali degli utenti.
12. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione
comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza
di norme e di regolamento.
13. Oltre alle competenze inerenti la veste di
capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale
di governo, svolge tutte le attribuzioni previste
dalla legge, nei servizi di competenza statale.
14. In qualità di ufficiale di governo,
il sindaco, in caso di assenza o impedimento,
può delegare un assessore o vice-sindaco
per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni
relative.
15. Provvede, altresì, alla nomina, designazione
e revoca dei propri rappresentanti presso enti,
aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del
Comune ovvero da essi dipendenti o controllati.
16. Per l'espletamento delle attività connesse
con le materie di sua competenza, può conferire
incarico a tempo determinato che non costituisce
rapporto di pubblico impiego ad un massimo di
due esperti dotati di documentata professionalità.
In caso di nomina di soggetti non provvisti di
laurea, il provvedimento deve essere ampiamente
motivato. Agli esperti è corrisposto un
compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità
di funzione, previsto per i dipendenti in possesso
della seconda qualifica dirigenziale.
17. Le nomine fiduciarie, demandate ai sindaci,
decadono nel momento della cessazione del mandato
del sindaco.
18. Adotta provvedimenti di mera esecuzione di
precedenti deliberazioni. Tali provvedimenti sono
immediatamente esecutivi e, per il principio della
trasparenza amministrativa, vengono pubblicati
con le modalità previste dalla legge regionale. |
 |
Art.
39
Potere di ordinanza del sindaco
|
1. Il sindaco
emette ordinanze in conformità alle leggi
ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono
punite con sanzione pecuniaria amministrativa
a norma degli artt. 106 e seguenti del testo unico
3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre
1981, n. 689.
3. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta
con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento provvedimenti contingibili
ed urgenti in materia di sanità ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma
3 è rivolta a persone determinate e queste
non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dei reati in cui
fossero incorsi.
5. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il sindaco
può richiedere al prefetto, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica. |
 |
Art.
40
Vice sindaco e assessore anziano
|
1. Il sindaco
nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento,
nonché nel caso di sospensione dell'esercizio
della funzione adottata secondo l'art. 15, comma
4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni
allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti.
2. Qualora si assenti o sia impedito anche il
vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione
il componente della giunta più anziano
di età.
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 |
Art.
41
Mozione di sfiducia
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