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STATUTO DEL COMUNE DI CORLEONE

Lo statuto del Comune di Corleone è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 10 luglio 1993. Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 6 settembre 2002.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 110 del 20 settembre 2004.

Titolo I
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali

Il 16 luglio 1621, pretore, giurati e sindaco della città di Corleone avevano presentato domanda al vicere, Conte di Castro, per la compera del mero e misto impero, dichiarandosi disponibili a pagare 7.000 ducati.
Si era avuta notizia, infatti, che la Corona, continuamente alla ricerca di soldi per far fronte alla guerra dei trent'anni, aveva messo "sul mercato" una serie di diritti e privilegi, tra cui il diritto per le città demaniali di amministrare direttamente la giustizia (il mero e misto impero ), dichiarando la disponibilità a venderli al migliore offerente.
E i notabili corleonesi non volevano lasciarsi sfuggire l'occasione di accrescere il potere e il prestigio della città anche a costo di salassare ulteriormente le finanze comunali, cioè le tasche dei cittadini.
D'altra parte, non mancava loro il modo di convincere la popolazione che l'operazione era conveniente per tutti.
Per la Corona era così impellente il bisogno di far denari, che la proposta di acquisto fu subito accettata e la procedura accelerata al massimo. La città di Corleone versò al Banco di Palermo l'intera somma di 7.000 ducati già il 1° novembre del 1621 e, meno di un mese e mezzo dopo, alla vigilia di Natale, furono emanate le lettere che rendevano esecutiva la vendita.
In questo modo, la città "libera" di Corleone acquisì anche il diritto di amministrare la giustizia sul suo territorio, potevano carcerare, condannare, multare, ecc. ecc.
L'avvenimento segnò forse il momento più alto dell'autonomia comunale e servì ad inorgoglire l'intera comunità di Corleone, che, grazie anche al titolo di "Animosa Civitas", concessole da Carlo V il 12 gennaio 1556, si sentiva diversa e più importante delle piccole città feudali del circondario.
Il Comune rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo dei consociati, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, espressive della loro personalità, nell'ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nonché nel rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla costituzione.
Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.
Il Comune opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.
Art. 2
Finalità generali

1. Il Comune adegua le proprie attività alle linee della programmazione statale, regionale e provinciale, perseguendo criteri di imparzialità e di buona amministrazione, coordinando la propria azione con quella degli altri enti locali della Provincia regionale.
2. Esercita funzioni proprie ed attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche e sindacali, all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.
4. Riconosce, sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, il diritto all'informazione. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni, istanze e proposte al consiglio comunale per chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.
5. Concorre, in base alle proprie attribuzioni, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano o limitino il pieno sviluppo della persona umana e della famiglia.
6. Riconosce e valorizza nella comunità locale le differenze religiose, razziali e sociali, al fine di eliminare l'emarginazione e realizzare le pari opportunità di quanti vivono nel territorio comunale.
7. Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità.
8. Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale idonea ad assicurare le condizioni di maggiore benessere alle categorie più deboli.
9. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo al momento della prevenzione.
10. Agevola, nei modi e nelle forme più opportune, la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato.
11. Tutela il patrimonio storico-artistico-archeologico-ambientale favorendone il godimento da parte della collettività.
12. Promuove iniziative per la conoscenza e la tutela del folklore locale, delle tradizioni religiose e popolari, del dialetto.
13. Incoraggia e favorisce le attività sportive con particolare riferimento a quelle dilettantistiche, anche come strumento di recupero sociale, il turismo sociale e giovanile. Per la realizzazione di tale finalità il Comune favorisce la formazione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli stessi, regolamentandone l'utilizzo mediante appositi regolamenti.
14. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture organizzative. Concorre con altri enti a favorire la realizzazione del diritto alla prima casa per tutti i cittadini.
15. Promuove anche a tal fine la riutilizzazione economica e sociale del centro storico.
Art. 3
Ambito normativo

1. Il presente statuto è articolato in n. 6 titoli e n. 101 articoli in successione progressiva ed è adottato dal Comune di Corleone secondo i principi dettati dalla legge vigente.
2. Il Comune di Corleone è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, della Regione e del presente statuto.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 4
Ambito di applicazione

1. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Province e Comuni, della partecipazione popolare anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
2. Il Comune, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 5
Sede, stemma e gonfalone

1. La sede centrale del Comune è sita in piazza Garibaldi n. 1 ed ivi si svolgono le adunanze degli organi collettivi collegiali.
2. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Il gonfalone del Comune di Corleone è costituito da un leone d'oro rampante in campo rosso che stringe un cuore tra le zampe anteriori.
4. Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
5. Il Comune è dotato di un proprio stemma costituito da un leone rampante che stringe un cuore tra le zampe anteriori entro uno scudo sormontato dalla corona civica con ai lati 2 cornucopie da ciascuna delle quali escono 3 spighe.
6. L'uso e la riproduzione di tali insegne e simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 6
Partecipazione

1. Il Comune riconosce la partecipazione dei cittadini delle forze sociali ed economiche come valore fondamentale della vita della comunità.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.
3. Il Comune riconosce quale presupposto della partecipazione la più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali. Il Comune promuove e adotta tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.
Art. 7
Pari opportunità

1. Il Comune garantisce l'esplicazione della personalità e la pari dignità ad entrambi i sessi, adotta azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
2. Il Comune assicura la presenza di donne ed uomini negli organi collegiali del Comune, giunta e consiglio, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
Art. 8
Sviluppo economico

1. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità e la valorizzazione delle risorse umane e materiali, ambientali, storiche, culturali etc. sia direttamente sia attraverso la opportuna collaborazione con enti e società, associazioni e cooperative operanti nel territorio.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Comune si dota di tutti gli strumenti conoscitivi idonei e promuove studi e ricerche periodiche in stretta collaborazione con l'Università e con enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
Art. 9
Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia regionale, il Comune promuove ed acquisisce, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le libere forme associazionistiche, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, auspicandone la collaborazione.
Art. 10
Gestione servizi pubblici

1. Il Comune, ad esclusione dei servizi riservati all'ente in via esclusiva dalla legge, può disporre la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici, titolari del capitale sociale, esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
3. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
4. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
5. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici di cui ai precedenti commi e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche secondo quanto stabilito dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/00. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali, una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
6. Ai servizi pubblici locali di rilevanza economica si applicano le disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/00. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
Capo II
TUTELA DELLA PERSONA E DEL TERRITORIO
Art. 11
Principi generali

1. Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valori-guida la libertà, la giustizia, la pace e la non violenza; la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata; la famiglia, nelle forme in cui si costituisce, come unità di base nella quale si esprime il cittadino.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il benessere psicofisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana.
Art. 12
Diritti dei minori

1. Il Comune è fortemente impegnato nella tutela dei diritti enunciati nella "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino" garantendoli ad ogni bambino senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del bambino stesso o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica o sociale, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza.
2. Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al bambino il diritto:
a) alla vita;
b) al nome;
c) alla famiglia;
d) alla libertà di espressione;
e) alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione;
f) alla istruzione;
g) alla libertà di associazione;
h) al gioco.
3. Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il bambino contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale.
Art. 13
Solidarietà sociale

1. Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di solidarietà sociale, al fine di superare le diseguaglianze e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.
Art. 14
Tutela delle "Diversità"

1. Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti affetti da deficit organici o funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2. Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3. Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
a) realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
b) assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, evitando l'istituzionalizzazione attraverso il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
d) assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
e) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura degli handicap e la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella scuola, e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito;
f) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
g) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15
Pace e non violenza

1. Il Comune - in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici - riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative, di ricerca, di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunitaria.
3. Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace proposte dalle istituzioni culturali religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
Art. 16
Diritto all'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione e gestione territoriale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo e delle acque nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e comunitarie.
3. Il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente e del territorio.
4. L'ambiente salubre è bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione a tutela dell'ambiente e del territorio.
5. Il Comune applica nei suoi atti il criterio di valutazione della compatibilità ambientale e promuove anche azioni concrete per il risanamento ambientale del territorio.
Art. 17
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico garantendone la fruizione da parte della collettività.
2. Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che va protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boscate, lacustri e sorgive.
3. (Abrogato)
Art. 18
Promozione dei beni culturali e del turismo

1. Il Comune riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità.
2. Al tal fine il Comune tutela il patrimonio artistico e culturale, la lingua, il costume, le tradizioni locali; ne promuove lo sviluppo e predispone le misure e le strutture necessarie per la loro fruizione.
3. Promuove ogni attività rivolta alla fruizione turistica dei beni culturali, artistici ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle attività promozionali connessi.
Art. 19
Promozione delle attività sportive e ricreative

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico quale strumento idoneo per la prevenzione delle devianze giovanili e per la gratificazione e qualificazione sociale di ogni cittadino.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune può istituire appositi organismi consultivi e favorisce l'istituzione di enti e associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.
3. Le modalità d'uso delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso di enti ed associazioni alle sole spese di gestione, tranne nei casi in cui è prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.
Art. 20
Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata, miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività favorendo ed incentivando forme di collaborazione volontaria.
6. Promuove azioni per uno sviluppo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permute ed acquisti, o, nel caso, mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.
7. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.
Titolo II
Capo I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 21
Gli organi elettivi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
2. Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per le funzioni di competenza statali.
4. Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale di Governo con funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.
Art. 22
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale dura in carica 5 anni ed è composto da n. 20 consiglieri. La sua elezione è disciplinata dalle disposizioni e dalle norme delle leggi regionali vigenti.
2. La qualità di consiglieri si acquista con la proclamazione, atto formale, che ha anche il valore di atto ricognitivo della volontà popolare espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure, in caso di surroga, dall'adozione della relativa delibera.
3. Il consiglio comunale espleta la sua funzione sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti ed improrogabili.
Art. 23
Adempimenti del consiglio comunale neo eletto

1. La prima convocazione del consiglio comunale neo-eletto è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
4. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì il vice presidente secondo le medesime modalità.
5. Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo e vice capigruppo.
6. Nella stessa seduta o in quella successiva vengono eletti i componenti delle commissioni istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 24
La presidenza del consiglio

1. Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne garantisce il buono andamento, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede il consiglio comunale, dirige il dibattito e cura la diramazione degli avvisi di convocazione nonché l'attivazione delle commissioni consiliari.
3. Il presidente cura il raccordo con i presidenti degli altri consigli comunali e con i rappresentanti eletti nel territorio comunale in altre assemblee politiche, al fine di favorire la circolazione delle informazioni utili ai fini dello sviluppo locale, dell'innovazione istituzionale e della crescita democratica, nonché al fine di promuovere gli interessi della collettività locale in tutte le sedi e la realizzazione di forme di cooperazione con altri enti locali.
4. Il presidente, altresì, ha diritto ad una sede nel palazzo municipale con adeguato personale e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del consiglio, il responsabile del settore competente adotta i provvedimenti di spesa necessari per consentirgli ldelle funzioni istituzionali. A tal fine è istituito un ufficio alle dipendenze del presidente del consiglio con il compito di favorire l'istruttoria delle questioni all'ordine del giorno, di raccogliere, anche con strumenti informatici, i dati e le informazioni utili per l'attività consiliare e di preparare gli studi e la documentazione sulla cui base si svolge l'attività di indirizzo del consiglio. All'ufficio sono preposti dipendenti dell'ente.
5. Il presidente del consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
6. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente più anziano per voti individuali.
Art. 25
Competenze del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenze relativamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento degli uffici e dei servizi, ed i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe da essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e la Provincia ed altri enti, la costituzione e la modifica di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario comunale o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
4. Il consiglio comunale ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
5. Il consiglio comunale partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
Art. 26
Consiglieri comunali - status ed attribuzioni

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun consigliere per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni è stabilita dalla legge e dal consiglio comunale.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.
3. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ogni consigliere deve potere svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune, nonché sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari secondo le norme del regolamento. Nell'esercizio del diritto di iniziativa 1/5 dei consiglieri in carica possono chiedere la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
5. Ogni consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuite ai consiglieri le indennità stabilite dalla legge e dal presente statuto.
7. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato nelle elezioni comunali il maggior numero di preferenze individuali.
8. I consiglieri comunali, entro 3 mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso l'ufficio segreteria:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il consigliere ha fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni.
9. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono, anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, anche se in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.
10. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali e le stesse persone sopra indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
11. Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio di segreteria.
12. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio comunale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni.
13. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nell'albo pretorio a cura del presidente del consiglio comunale.
Art. 27
Indennità dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.
2. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati nella misura minima con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, possono essere incrementati o diminuiti con delibera dell'organo consiliare. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento adottato dal Presidente della Regione. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
3. Il consigliere comunale in carica può, a richiesta, chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione a condizione che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
4. L'opzione per la percezione dell'indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute dell'organo collegiale o delle commissioni di appartenenza.
5. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
7. Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente articolo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute di altri organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che costituiscono articolazioni interne ed esterne degli organi collegiali dell'ente.
8. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 28
Dimissioni dei consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimano immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il presidente le comunica al consiglio per la surrogazione.
2. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
3. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art. 29
Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute

1. Nei confronti dei consiglieri comunali, che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
2. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
3. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'O.d.G.
4. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
5. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.
6. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.
Art. 30
Gruppi consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi, composti da uno o più componenti, secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento.
Art. 31
Le commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale elegge nel suo proprio seno le seguenti commissioni permanenti:
a) affari generali e istituzionali, famiglia e legalità;
b) assistenza sociale;
c) lavori pubblici;
d) agricoltura e pubblica istruzione;
e) finanze e bilancio;
f) turismo, spettacolo e sport.
2. Le stesse hanno funzioni istruttorie, propositive e/o consultive sugli argomenti di competenza del consiglio comunale.
3. I pareri espressi non hanno poteri vincolanti. Ai componenti delle suddette commissioni compete il gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può, inoltre, eleggere commissioni temporanee con compiti specifici e limitati nel tempo. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
5. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove istituite, deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.
Art. 32
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio comunale. Essa viene convocata dal presidente del consiglio.
Art. 33
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per la trasparenza degli atti amministrativi e per l'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consiglio approva i regolamenti a maggioranza assoluta dei consiglieri ad esso assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione di eventuali relative modifiche.
3. I regolamenti approvati e divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
Art. 34
Norme di funzionamento del consiglio

1. Il consiglio disciplina con apposito regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:
a) lo svolgimento dei propri lavori;
b) le modalità e le forme dell'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali;
c) l'istituzione e il funzionamento delle commissioni permanenti temporanee e/o speciali;
d) la gestione di tutte le risorse finanziarie, i servizi e le attrezzature attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione;
e) il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati;
f) le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, da consegnare almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta e 24 ore prima per le sedute urgenti, spetta al presidente.
4. Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dai pareri e dalle attestazioni previste dalla legge che devono essere inserite nel testo dell'atto.
5. L'ordine del giorno deve contenere gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
6. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione, se non sia stata iscritta nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima o, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse. La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute deve essere disciplinata con il regolamento di cui al 1° comma.
9. Nessuna deliberazione è validamente assunta se non viene adottata in una seduta valida e con la maggioranza dei voti validamente espressi, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
10. Le votazioni sono di norma palesi tranne i casi in cui la legge o il regolamento prescrivano votazione segreta.
11. Nelle votazioni palesi per determinare la maggioranza non si computano:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dall'aula prima delle votazioni;
c) gli assessori.
12. Nelle votazioni segrete non si computano, per determinare la maggioranza richiesta per l'approvazione dell'atto, le schede bianche, quelle illeggibili o quelle nulle.
13. Per le nomine e le designazioni in cui è prevista la rappresentanza della minoranza si applicano il principio della maggioranza relativa e quello del voto limitato, assicurando comunque la non interferenza tra maggioranza e minoranza.
14. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che, nella votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti.
15. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con successiva e separata votazione e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 35
Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio; è responsabile della redazione del verbale che sottoscrive insieme al presidente.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta ammessa a votazione.
3. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi dello stesso.
4. Il regolamento del consiglio stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri;
b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.
5. Nel caso in cui il segretario debba astenersi obbligatoriamente o sia assente o impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il presidente affida le funzioni di segretario al componente del consiglio comunale più giovane di età.
Art. 36
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione nell'albo pretorio e diventano esecutive nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Capo II
IL SINDACO
Art. 37
Elezione

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il procedimento per la sua elezione, le condizioni di eleggibilità, le incompatibilità e le cause di incandidabilità sono regolati dalla normativa vigente.
3. Il sindaco dura in carica 5 anni e presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Art. 38
Competenze, attribuzioni, poteri del sindaco

1. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che non sono specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla nomina dei responsabili delle direzioni, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché del presente statuto e dai regolamenti afferenti.
2. Coordina e programma l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
3. Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
4. Nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo regionale e può nominare il direttore generale stipulando apposita convenzione con altri Comuni. Può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale quando non è stipulata convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore.
5. Nomina i componenti del nucleo di valutazione sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito regolamento.
6. Provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale.
8. Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
9. Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli assessori, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
11. Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
12. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
13. Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
14. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o vice-sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
15. Provvede, altresì, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati.
16. Per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato che non costituisce rapporto di pubblico impiego ad un massimo di due esperti dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
17. Le nomine fiduciarie, demandate ai sindaci, decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
18. Adotta provvedimenti di mera esecuzione di precedenti deliberazioni. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e, per il principio della trasparenza amministrativa, vengono pubblicati con le modalità previste dalla legge regionale.
Art. 39
Potere di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
5. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il sindaco può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Art. 40
Vice sindaco e assessore anziano

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Art. 41
Mozione di sfiducia