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STATUTO DEL COMUNE DI CORLEONE
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Lo statuto del Comune di Corleone
è stato pubblicato nel supplemento straordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 33 del 10 luglio 1993. Successive modifiche
sono state pubblicate nel supplemento straordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 42 del 6 settembre 2002.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello
statuto approvato dal consiglio comunale con delibera
n. 110 del 20 settembre 2004.
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Titolo
I
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali
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Il 16 luglio
1621, pretore, giurati e sindaco della città
di Corleone avevano presentato domanda al vicere,
Conte di Castro, per la compera del mero e misto
impero, dichiarandosi disponibili a pagare 7.000
ducati.
Si era avuta notizia, infatti, che la Corona,
continuamente alla ricerca di soldi per far fronte
alla guerra dei trent'anni, aveva messo "sul
mercato" una serie di diritti e privilegi,
tra cui il diritto per le città demaniali
di amministrare direttamente la giustizia (il
mero e misto impero ), dichiarando la disponibilità
a venderli al migliore offerente.
E i notabili corleonesi non volevano lasciarsi
sfuggire l'occasione di accrescere il potere e
il prestigio della città anche a costo
di salassare ulteriormente le finanze comunali,
cioè le tasche dei cittadini.
D'altra parte, non mancava loro il modo di convincere
la popolazione che l'operazione era conveniente
per tutti.
Per la Corona era così impellente il bisogno
di far denari, che la proposta di acquisto fu
subito accettata e la procedura accelerata al
massimo. La città di Corleone versò
al Banco di Palermo l'intera somma di 7.000 ducati
già il 1° novembre del 1621 e, meno
di un mese e mezzo dopo, alla vigilia di Natale,
furono emanate le lettere che rendevano esecutiva
la vendita.
In questo modo, la città "libera"
di Corleone acquisì anche il diritto di
amministrare la giustizia sul suo territorio,
potevano carcerare, condannare, multare, ecc.
ecc.
L'avvenimento segnò forse il momento più
alto dell'autonomia comunale e servì ad
inorgoglire l'intera comunità di Corleone,
che, grazie anche al titolo di "Animosa Civitas",
concessole da Carlo V il 12 gennaio 1556, si sentiva
diversa e più importante delle piccole
città feudali del circondario.
Il Comune rappresenta la propria comunità,
curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo
dei consociati, sia come singoli, sia nelle formazioni
sociali, espressive della loro personalità,
nell'ambito dei principi e degli obiettivi della
Repubblica, nonché nel rispetto dei diritti
inviolabili garantiti dalla costituzione.
Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti
inviolabili della persona e garantisce uguaglianza
di trattamento alle persone e alle formazioni
sociali senza distinzione di sesso, età,
razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
In conformità a questi principi, il Comune
attua specifiche azioni positive volte a rimuovere
gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole
e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi
in particolare alle fasce di popolazione più
deboli e svantaggiate.
Il Comune opera per responsabilizzare tutti i
soggetti al rispetto delle leggi. |
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Art.
2
Finalità generali
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1. Il Comune
adegua le proprie attività alle linee della
programmazione statale, regionale e provinciale,
perseguendo criteri di imparzialità e di
buona amministrazione, coordinando la propria
azione con quella degli altri enti locali della
Provincia regionale.
2. Esercita funzioni proprie ed attribuite o delegate
dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Promuove la partecipazione dei cittadini, delle
forze sociali ed economiche e sindacali, all'attività
politica ed amministrativa dell'ente, secondo
i principi stabiliti dalla Costituzione.
4. Riconosce, sui programmi, sulle decisioni e
sui provvedimenti comunali, il diritto all'informazione.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni,
istanze e proposte al consiglio comunale per chiedere
provvedimenti ed esporre comuni necessità.
5. Concorre, in base alle proprie attribuzioni,
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscano o limitino il pieno sviluppo
della persona umana e della famiglia.
6. Riconosce e valorizza nella comunità
locale le differenze religiose, razziali e sociali,
al fine di eliminare l'emarginazione e realizzare
le pari opportunità di quanti vivono nel
territorio comunale.
7. Concorre a mantenere e sviluppare i legami
economici, culturali e sociali con i lavoratori
emigrati all'estero, con le loro famiglie e le
loro comunità.
8. Opera per l'attuazione di un efficace servizio
di assistenza sociale idonea ad assicurare le
condizioni di maggiore benessere alle categorie
più deboli.
9. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue
competenze, il diritto alla salute, con particolare
riguardo al momento della prevenzione.
10. Agevola, nei modi e nelle forme più
opportune, la formazione e l'attività delle
associazioni di volontariato.
11. Tutela il patrimonio storico-artistico-archeologico-ambientale
favorendone il godimento da parte della collettività.
12. Promuove iniziative per la conoscenza e la
tutela del folklore locale, delle tradizioni religiose
e popolari, del dialetto.
13. Incoraggia e favorisce le attività
sportive con particolare riferimento a quelle
dilettantistiche, anche come strumento di recupero
sociale, il turismo sociale e giovanile. Per la
realizzazione di tale finalità il Comune
favorisce la formazione di enti, organismi ed
associazioni culturali, ricreative e sportive.
Promuove la creazione di idonee strutture, servizi
ed impianti e ne assicura l'accesso agli stessi,
regolamentandone l'utilizzo mediante appositi
regolamenti.
14. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale e territoriale, presenti con le loro
strutture organizzative. Concorre con altri enti
a favorire la realizzazione del diritto alla prima
casa per tutti i cittadini.
15. Promuove anche a tal fine la riutilizzazione
economica e sociale del centro storico. |
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Art.
3
Ambito normativo
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1. Il presente
statuto è articolato in n. 6 titoli e n.
101 articoli in successione progressiva ed è
adottato dal Comune di Corleone secondo i principi
dettati dalla legge vigente.
2. Il Comune di Corleone è ente locale
autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla
legge dello Stato, della Regione e del presente
statuto.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei
Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio
delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
i principi che costituiscono limite inderogabile
per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province.
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano
tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. I consigli comunali e provinciali
adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore delle leggi suddette. |
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Art.
4
Ambito di applicazione
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1. Il presente
statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla
legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'ente ed in particolare specifica le attribuzioni
degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze, i principi dell'ordinamento degli
uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione
fra Province e Comuni, della partecipazione popolare
anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini
alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi,
lo stemma ed il gonfalone.
2. Il Comune, nel rispetto della legge e dello
statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione
ed il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni. |
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Art.
5
Sede, stemma e gonfalone
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1. La sede centrale
del Comune è sita in piazza Garibaldi n.
1 ed ivi si svolgono le adunanze degli organi
collettivi collegiali.
2. In casi del tutto eccezionali e per particolari
esigenze il consiglio può riunirsi in luoghi
diversi dalla propria sede.
3. Il gonfalone del Comune di Corleone è
costituito da un leone d'oro rampante in campo
rosso che stringe un cuore tra le zampe anteriori.
4. Detta insegna deve essere sempre accompagnata
dal sindaco o da un assessore delegato e scortata
dai vigili urbani del Comune.
5. Il Comune è dotato di un proprio stemma
costituito da un leone rampante che stringe un
cuore tra le zampe anteriori entro uno scudo sormontato
dalla corona civica con ai lati 2 cornucopie da
ciascuna delle quali escono 3 spighe.
6. L'uso e la riproduzione di tali insegne e simboli
per fini non istituzionali sono vietati. |
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Art.
6
Partecipazione
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1. Il Comune
riconosce la partecipazione dei cittadini delle
forze sociali ed economiche come valore fondamentale
della vita della comunità.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando
l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini
secondo i principi stabiliti dalla Costituzione
repubblicana nelle forme stabilite dalle leggi
e dal presente statuto.
3. Il Comune riconosce quale presupposto della
partecipazione la più ampia informazione
su programmi, decisioni e provvedimenti comunali.
Il Comune promuove e adotta tutte le forme necessarie
e disponibili per pubblicizzare i propri atti. |
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Art.
7
Pari opportunità
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1. Il Comune
garantisce l'esplicazione della personalità
e la pari dignità ad entrambi i sessi,
adotta azioni positive tendenti ad assicurare
la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono
la piena realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
2. Il Comune assicura la presenza di donne ed
uomini negli organi collegiali del Comune, giunta
e consiglio, negli enti, aziende e istituzioni
da esso dipendenti. |
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Art.
8
Sviluppo economico
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1. Il Comune
promuove lo sviluppo economico e sociale della
comunità e la valorizzazione delle risorse
umane e materiali, ambientali, storiche, culturali
etc. sia direttamente sia attraverso la opportuna
collaborazione con enti e società, associazioni
e cooperative operanti nel territorio.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Comune
si dota di tutti gli strumenti conoscitivi idonei
e promuove studi e ricerche periodiche in stretta
collaborazione con l'Università e con enti
di ricerca ufficialmente riconosciuti. |
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Art.
9
Programmazione
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1. Il Comune
realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione,
in conformità con quanto disposto dalla
normativa vigente.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli
obiettivi di piani e programmi dello Stato, della
Regione e della Provincia regionale, il Comune
promuove ed acquisisce, per ciascun obiettivo,
l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali,
economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e
le libere forme associazionistiche, quali soggetti
rappresentativi di interessi collettivi, auspicandone
la collaborazione. |
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Art.
10
Gestione servizi pubblici
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1. Il Comune,
ad esclusione dei servizi riservati all'ente in
via esclusiva dalla legge, può disporre
la gestione dei servizi pubblici locali privi
di rilevanza economica mediante affidamento diretto:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico
a condizione che gli enti pubblici, titolari del
capitale sociale, esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte
più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. Il Comune può procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero
anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite
o partecipate.
3. E' consentita la gestione in economia quando,
per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento
ai soggetti di cui al comma 1.
4. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo
sono regolati da contratti di servizio.
5. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici
di cui ai precedenti commi e per la realizzazione
delle opere necessarie al corretto svolgimento
del servizio, nonché per la realizzazione
di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente
legislazione statale e regionale, nelle competenze
istituzionali di altri enti, può costituire
apposite società per azioni senza il vincolo
della proprietà pubblica maggioritaria
anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni
di legge specifiche secondo quanto stabilito dall'art.
116 del decreto legislativo n. 267/00. Gli enti
interessati provvedono alla scelta dei soci privati
e all'eventuale collocazione dei titoli azionari
sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
L'atto costitutivo delle società deve prevedere
l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o
più amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali, una quota delle azioni
può essere destinata all'azionariato diffuso
e resta comunque sul mercato.
6. Ai servizi pubblici locali di rilevanza economica
si applicano le disposizioni dell'articolo 113
del decreto legislativo n. 267/00. Restano ferme
le disposizioni previste per i singoli settori
e quelle nazionali di attuazione delle normative
comunitarie. |
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Capo
II
TUTELA DELLA PERSONA E DEL TERRITORIO
Art. 11
Principi generali
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1. Il Comune
privilegia la prevenzione come metodo di intervento
ed assume come valori-guida la libertà,
la giustizia, la pace e la non violenza; la lotta
alla mafia e alla criminalità organizzata;
la famiglia, nelle forme in cui si costituisce,
come unità di base nella quale si esprime
il cittadino.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito
delle proprie competenze, il diritto al lavoro,
il diritto alla salute, il benessere psicofisico
dei cittadini, la tutela della salubrità
e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela
della vita umana, il rispetto e la valorizzazione
della persona anziana. |
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Art.
12
Diritti dei minori
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1. Il Comune
è fortemente impegnato nella tutela dei
diritti enunciati nella "Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del bambino" garantendoli
ad ogni bambino senza distinzione di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica del bambino stesso o dei suoi
genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione
finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica
o sociale, dalla loro incapacità o da ogni
altra circostanza.
2. Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti
a garantire al bambino il diritto:
a) alla vita;
b) al nome;
c) alla famiglia;
d) alla libertà di espressione;
e) alla libertà di pensiero, di coscienza
e di relazione;
f) alla istruzione;
g) alla libertà di associazione;
h) al gioco.
3. Il Comune adotta ogni misura e provvedimento
per tutelare il bambino contro ogni forma fisica
o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità,
di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti
o sfruttamento, compresa la violenza sessuale. |
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Art.
13
Solidarietà sociale
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1. Il Comune
opera, attraverso una corretta programmazione,
per l'attuazione di un efficiente e qualificato
servizio di solidarietà sociale, al fine
di superare le diseguaglianze e tutte le forme
di svantaggio e di emarginazione. |
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Art.
14
Tutela delle "Diversità"
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1. Il Comune
promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una
piena integrazione dei soggetti affetti da deficit
organici o funzionali e portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2. Interviene per il superamento di tali limitazioni
al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione
di una normale vita di relazione e di un corretto
rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3. Si adopera, nei limiti delle proprie competenze,
per:
a) realizzare un fattivo rapporto di collaborazione
con i servizi sanitari e sociali operanti nel
territorio;
b) assicurare la prevenzione e, ove possibile,
eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, evitando l'istituzionalizzazione
attraverso il mantenimento del soggetto nel proprio
ambiente familiare e/o sociale;
d) assicurare alla famiglia del disabile l'informazione
di carattere sanitario e sociale e un adeguato
sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
e) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti
ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti
di informazione e di partecipazione della popolazione
per la prevenzione e la cura degli handicap e
la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella
scuola, e nel mondo del lavoro di chi ne è
colpito;
f) garantire il diritto alla scelta dei servizi
ritenuti più idonei anche al di fuori della
circoscrizione territoriale;
g) promuovere il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione sociale anche mediante
l'attivazione dei servizi previsti dalla legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche
ed integrazioni. |
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Art.
15
Pace e non violenza
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1. Il Comune
- in conformità ai principi costituzionali
e alle norme che riconoscono i diritti innati
delle persone umane, sanciscono il ripudio della
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali e promuovono la cooperazione fra
i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale
sui diritti civili e politici - riconosce nella
pace un diritto delle persone e dei popoli.
2. Il Comune promuove la cultura della pace e
dei diritti umani mediante iniziative culturali
ed educative, di ricerca, di cooperazione, di
informazione, tutte finalizzate alla pacifica
convivenza comunitaria.
3. Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative
a sostegno della pace proposte dalle istituzioni
culturali religiose e scolastiche, associazioni,
gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
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Art.
16
Diritto all'ambiente e sua tutela
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1. Il Comune
concorre a garantire il diritto all'ambiente,
quale diritto soggettivo del cittadino a vivere
in un ambiente sano, confortevole, non inquinato,
anche attraverso una coerente programmazione e
gestione territoriale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare
e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa
di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo
e delle acque nel rispetto delle leggi nazionali,
regionali e comunitarie.
3. Il Comune può avvalersi della collaborazione
di organizzazioni di cittadini costituite a tutela
dell'ambiente e del territorio.
4. L'ambiente salubre è bene immateriale,
non riducibile alla somma dei beni singoli che
lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità
individuale e di organismi di tutela di interessi
diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione
a tutela dell'ambiente e del territorio.
5. Il Comune applica nei suoi atti il criterio
di valutazione della compatibilità ambientale
e promuove anche azioni concrete per il risanamento
ambientale del territorio. |
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Art.
17
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
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1. Il Comune
tutela il patrimonio naturale, storico, artistico
ed archeologico garantendone la fruizione da parte
della collettività.
2. Il Comune tutela altresì il patrimonio
boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria
importanza economica ed ambientale, che va protetto
secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica,
al fine di consentire la massima fruibilità
da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione
con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia
e allo sviluppo delle aree boscate, lacustri e
sorgive.
3. (Abrogato) |
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Art.
18
Promozione dei beni culturali e del turismo
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1. Il Comune
riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale
e irrinunciabile per lo sviluppo civile della
comunità.
2. Al tal fine il Comune tutela il patrimonio
artistico e culturale, la lingua, il costume,
le tradizioni locali; ne promuove lo sviluppo
e predispone le misure e le strutture necessarie
per la loro fruizione.
3. Promuove ogni attività rivolta alla
fruizione turistica dei beni culturali, artistici
ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione
alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature
e delle attività promozionali connessi. |
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Art.
19
Promozione delle attività sportive e ricreative
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1. Il Comune
incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico
quale strumento idoneo per la prevenzione delle
devianze giovanili e per la gratificazione e qualificazione
sociale di ogni cittadino.
2. Per il raggiungimento di tali finalità
il Comune può istituire appositi organismi
consultivi e favorisce l'istituzione di enti e
associazioni ricreative e sportive, promuove la
creazione di idonee strutture, servizi ed impianti
e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e
alle associazioni.
3. Le modalità d'uso delle strutture, dei
servizi ed impianti sono disciplinati da apposito
regolamento che dovrà altresì prevedere
il concorso di enti ed associazioni alle sole
spese di gestione, tranne nei casi in cui è
prevista la gratuità per particolari finalità
di carattere sociale. |
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Art.
20
Assetto e utilizzazione del territorio
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1. Il Comune
promuove e attua un organico assetto del territorio,
nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti
umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti
industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale
pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione
con particolare attenzione per gli interventi
di edilizia economica, popolare e convenzionata,
miranti alla risoluzione del problema abitativo
per le fasce sociali più bisognose. A tal
fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio
esistente favorendo la fruizione abitativa permanente
della popolazione all'interno dei nuclei abitati
e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, secondo le esigenze e le
priorità definite dai piani pluriennali
di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di
circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di
mobilità della popolazione residente e
fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze
lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento
in caso di calamità o di eventi ritenuti
dannosi per la collettività favorendo ed
incentivando forme di collaborazione volontaria.
6. Promuove azioni per uno sviluppo organico dei
beni demaniali mediante possibili accorpamenti,
permute ed acquisti, o, nel caso, mediante legittimazione
o affrancatura del suo territorio.
7. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza
urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni
con gli strumenti previsti dalle leggi statali
e regionali. |
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Titolo
II
Capo I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 21
Gli organi elettivi del Comune
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1. Sono organi
elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
2. Il consiglio è l'organo collegiale di
indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. Il sindaco è il legale rappresentante
dell'ente, capo dell'amministrazione comunale,
ufficiale di governo per le funzioni di competenza
statali.
4. Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale
di Governo con funzioni di indirizzo politico
ed amministrativo. |
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Art.
22
Il consiglio comunale
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1. Il consiglio
comunale dura in carica 5 anni ed è composto
da n. 20 consiglieri. La sua elezione è
disciplinata dalle disposizioni e dalle norme
delle leggi regionali vigenti.
2. La qualità di consiglieri si acquista
con la proclamazione, atto formale, che ha anche
il valore di atto ricognitivo della volontà
popolare espressa mediante il voto e rilevata
dagli uffici elettorali, oppure, in caso di surroga,
dall'adozione della relativa delibera.
3. Il consiglio comunale espleta la sua funzione
sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti
ed improrogabili. |
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Art.
23
Adempimenti del consiglio comunale neo eletto
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1. La prima
convocazione del consiglio comunale neo-eletto
è disposta dal presidente uscente e deve
avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione,
con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima
di quello stabilito per l'adunanza.
2. Qualora il presidente uscente non provveda,
la convocazione è disposta dal consigliere
neo-eletto che ha riportato il maggior numero
di preferenze individuali al quale spetta, in
ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea
fino all'elezione del presidente.
3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui
ai precedenti commi, il segretario comunale ne
dà tempestiva comunicazione all'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali
e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
4. Il consiglio comunale, espletate le operazioni
di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione,
nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione
è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio, in seconda
votazione risulta eletto il candidato che abbia
riportato la maggioranza semplice. Il consiglio
comunale elegge altresì il vice presidente
secondo le medesime modalità.
5. Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi
consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo
e vice capigruppo.
6. Nella stessa seduta o in quella successiva
vengono eletti i componenti delle commissioni
istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle
norme poste a tutela delle minoranze, la votazione
avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti
i soggetti che hanno riportato il maggior numero
di voti. |
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Art.
24
La presidenza del consiglio
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1. Il presidente
del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale,
ne garantisce il buono andamento, ne tutela la
dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio
delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge,
dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento
del consiglio comunale.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede
il consiglio comunale, dirige il dibattito e cura
la diramazione degli avvisi di convocazione nonché
l'attivazione delle commissioni consiliari.
3. Il presidente cura il raccordo con i presidenti
degli altri consigli comunali e con i rappresentanti
eletti nel territorio comunale in altre assemblee
politiche, al fine di favorire la circolazione
delle informazioni utili ai fini dello sviluppo
locale, dell'innovazione istituzionale e della
crescita democratica, nonché al fine di
promuovere gli interessi della collettività
locale in tutte le sedi e la realizzazione di
forme di cooperazione con altri enti locali.
4. Il presidente, altresì, ha diritto ad
una sede nel palazzo municipale con adeguato personale
e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del
consiglio, il responsabile del settore competente
adotta i provvedimenti di spesa necessari per
consentirgli ldelle funzioni istituzionali. A
tal fine è istituito un ufficio alle dipendenze
del presidente del consiglio con il compito di
favorire l'istruttoria delle questioni all'ordine
del giorno, di raccogliere, anche con strumenti
informatici, i dati e le informazioni utili per
l'attività consiliare e di preparare gli
studi e la documentazione sulla cui base si svolge
l'attività di indirizzo del consiglio.
All'ufficio sono preposti dipendenti dell'ente.
5. Il presidente del consiglio assicura un'adeguata
e preventiva informazione ai gruppi consiliari
ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al consiglio.
6. In caso di assenza o impedimento, il presidente
è sostituito dal vice-presidente ed in
caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere
presente più anziano per voti individuali. |
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Art.
25
Competenze del consiglio
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1. Il consiglio
è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenze relativamente ai
seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali,
i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento
degli uffici e dei servizi, ed i criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco
annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali,
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi,
i piani territoriali ed urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione,
le eventuali deroghe da essi, i pareri da rendere
nelle dette materie;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i
Comuni e la Provincia ed altri enti, la costituzione
e la modifica di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi,
la costituzione di aziende speciali e di istituzioni,
la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione
dell'ente locale a società di capitali,
l'affidamento di attività o servizi mediante
convenzioni;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi,
la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio comunale e
l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alla locazione
di immobili, alla somministrazione e fornitura
al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari,
le relative permute, appalti e concessioni che
non siano previsti espressamente in atti fondamentali
del consiglio comunale o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi
di competenza della giunta comunale, del segretario
comunale o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina,
la designazione e la revoca dei propri rappresentanti
presso enti, aziende ed istituzioni nonché
per la nomina dei rappresentanti del consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di
cui al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del Comune.
4. Il consiglio comunale ha inoltre competenza
a deliberare sulle materie previste da leggi sia
statali che regionali.
5. Il consiglio comunale partecipa altresì
alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche
da parte del sindaco e dei singoli assessori. |
 |
Art.
26
Consiglieri comunali - status ed attribuzioni
|
1. La posizione
giuridica e lo status dei consiglieri comunali
sono regolati dalla legge; essi entrano in carica
all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono.
L'indennità spettante a ciascun consigliere
per la partecipazione alle sedute del consiglio
comunale e delle commissioni è stabilita
dalla legge e dal consiglio comunale.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio
comunale.
3. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto
di iniziativa nelle materie di competenza del
consiglio, nonché di presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
4. Ogni consigliere deve potere svolgere liberamente
le proprie funzioni ed ottenere le informazioni
sull'attività del Comune, nonché
sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da
esso controllati, nonché i servizi a ciò
necessari secondo le norme del regolamento. Nell'esercizio
del diritto di iniziativa 1/5 dei consiglieri
in carica possono chiedere la convocazione del
consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
5. Ogni consigliere è tenuto al segreto
di ufficio, nei casi specificatamente determinati
dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti
la necessità e l'opportunità.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione
alle commissioni, sono attribuite ai consiglieri
le indennità stabilite dalla legge e dal
presente statuto.
7. E' consigliere anziano il consigliere che ha
riportato nelle elezioni comunali il maggior numero
di preferenze individuali.
8. I consiglieri comunali, entro 3 mesi dalla
proclamazione, sono tenuti a depositare presso
l'ufficio segreteria:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali
su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici
registri; l'esercizio di funzioni di amministratore
o di sindaco di società, con l'apposizione
della formula: "sul mio onore affermo che
la dichiarazione corrisponde al vero";
b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute
e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il consigliere ha fatto
parte, con l'apposizione della formula: "sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
al vero"; alla dichiarazione debbono essere
allegate le copie delle dichiarazioni.
9. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono,
anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione
dei redditi del coniuge non separato, anche se
in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi
e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.
10. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto
per la presentazione delle dichiarazioni relative
all'imposta sui redditi delle persone fisiche,
i consiglieri comunali e le stesse persone sopra
indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali
variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla
situazione precedente, nonché a depositare
copia della dichiarazione dei redditi.
11. Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono
essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio
di segreteria.
12. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi
di cui ai commi precedenti, il presidente del
consiglio comunale diffida gli interessati ad
adempiere entro il termine di 15 giorni.
13. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari
eventualmente previste nell'ambito della potestà
regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida
è pubblicata nell'albo pretorio a cura
del presidente del consiglio comunale. |
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Art.
27
Indennità dei consiglieri comunali
|
1. I consiglieri
comunali hanno diritto a percepire, nei limiti
fissati dal presente capo, un gettone di presenza
per la partecipazione alle sedute dei consigli
e delle commissioni. In nessun caso l'ammontare
percepito nell'ambito di un mese da un consigliere
può superare l'importo pari ad un terzo
dell'indennità massima prevista per il
sindaco.
2. Le indennità e i gettoni di presenza,
determinati nella misura minima con regolamento
adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione
della Giunta regionale e sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, possono essere incrementati
o diminuiti con delibera dell'organo consiliare.
Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante
non deve superare una quota predeterminata dello
stanziamento di bilancio per le spese correnti,
fissata, in rapporto alla dimensione demografica
degli enti, dal regolamento adottato dal Presidente
della Regione. Sono esclusi dalla possibilità
di incremento gli enti locali in condizioni di
dissesto finanziario.
3. Il consigliere comunale in carica può,
a richiesta, chiedere la trasformazione del gettone
di presenza in una indennità di funzione
a condizione che tale regime di indennità
comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
4. L'opzione per la percezione dell'indennità
di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione
di detrazioni dalle indennità in caso di
non giustificata assenza dalle sedute dell'organo
collegiale o delle commissioni di appartenenza.
5. Le indennità di funzione previste dal
presente articolo non sono tra loro cumulabili.
L'interessato opta per la percezione di una delle
due indennità ovvero per la percezione
del 50% di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili
con i gettoni di presenza quando siano dovuti
per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti
dalla stessa persona.
7. Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità
di funzione prevista dal presente articolo non
è dovuto alcun gettone per la partecipazione
a sedute di altri organi collegiali del medesimo
ente, né di commissioni che costituiscono
articolazioni interne ed esterne degli organi
collegiali dell'ente.
8. Per le indennità di cui al presente
articolo, la disciplina relativa al divieto di
cumulo tra pensione e redditi è stabilita
dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. |
 |
Art.
28
Dimissioni dei consiglieri comunali
|
1. Le dimissioni
dalla carica di consigliere sono presentate al
consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci
e non necessitano di presa d'atto e delegittimano
immediatamente i consiglieri che le rassegnano.
Qualora siano presentate per iscritto, il presidente
le comunica al consiglio per la surrogazione.
2. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso
della seduta, le stesse hanno effetto immediato
nei confronti del consigliere e non ostacolano
la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino
il venire meno del numero legale.
3. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza
di cause di ineleggibilità che dovessero
successivamente intervenire, non alterano la completezza
del consiglio stesso. |
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Art.
29
Decadenza dei consiglieri comunali per mancata
partecipazione alle sedute
|
1. Nei confronti
dei consiglieri comunali, che non partecipano
per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio
comunale, senza valida giustificazione scritta,
è avviato procedimento di decadenza dalla
carica di consigliere dandone formale e tempestiva
comunicazione all'interessato.
2. Avverso il procedimento di decadenza avviato
dal presidente del consiglio comunale, sentito
il parere del segretario comunale, il consigliere
può far valere le proprie ragioni:
a) tramite documentazione scritta comprovante
la giustificata assenza;
b) quando sussistano cause di pubblica evidenza
comprovate anche da testimonianza diretta.
3. La dichiarazione giustificativa va trasmessa
al presidente del consiglio comunale ed allegata
alla proposta di deliberazione di decadenza da
sottoporre alla prima seduta utile del consiglio
comunale come punto unico all'O.d.G.
4. Il consiglio comunale, in prima convocazione,
sentite le ragioni del consigliere interessato
al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera,
con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei
componenti assegnati al consiglio, la decadenza.
Per la validità della seduta occorre la
presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Il consigliere nei confronti del quale è
stato avviato il procedimento partecipa alla seduta
senza diritto di voto e non viene computato ai
fini della validità della seduta.
5. Qualora non si raggiunga il quorum previsto
dal precedente comma, si procederà a distanza
di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio
comunale che dovrà procedere con le stesse
modalità previste dal comma 4.
6. Il procedimento si considera estinto nel caso
in cui, anche nella seconda seduta, non venga
raggiunto il quorum necessario per la pronuncia
di decadenza. |
 |
Art.
30
Gruppi consiliari
|
1. I consiglieri
sono organizzati in gruppi, composti da uno o
più componenti, secondo le disposizioni
del regolamento che ne stabilisce e determina
le modalità di funzionamento. |
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Art.
31
Le commissioni consiliari
|
1. Il consiglio
comunale elegge nel suo proprio seno le seguenti
commissioni permanenti:
a) affari generali e istituzionali, famiglia e
legalità;
b) assistenza sociale;
c) lavori pubblici;
d) agricoltura e pubblica istruzione;
e) finanze e bilancio;
f) turismo, spettacolo e sport.
2. Le stesse hanno funzioni istruttorie, propositive
e/o consultive sugli argomenti di competenza del
consiglio comunale.
3. I pareri espressi non hanno poteri vincolanti.
Ai componenti delle suddette commissioni compete
il gettone di presenza previsto per i consiglieri
comunali per la partecipazione alle sedute del
consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può, inoltre,
eleggere commissioni temporanee con compiti specifici
e limitati nel tempo. Il consiglio comunale può
istituire commissioni temporanee o speciali per
fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.
La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione,
le competenze, i poteri e la durata.
5. La presidenza delle commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo e garanzia, ove istituite,
deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza. |
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Art.
32
Conferenza dei capigruppo
|
1. La conferenza
dei capigruppo è l'organo consultivo del
presidente del consiglio comunale. Essa viene
convocata dal presidente del consiglio. |
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Art.
33
Esercizio della potestà regolamentare
|
1. Il consiglio
comunale, nell'esercizio della potestà
regolamentare, adotta, nel rispetto della legge
e dello statuto, regolamenti per l'organizzazione
ed il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici, per la trasparenza
degli atti amministrativi e per l'esercizio delle
sue funzioni.
2. Il consiglio approva i regolamenti a maggioranza
assoluta dei consiglieri ad esso assegnati. Analoga
maggioranza è necessaria per l'approvazione
di eventuali relative modifiche.
3. I regolamenti approvati e divenuti esecutivi
ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore
dopo tale pubblicazione. |
 |
Art.
34
Norme di funzionamento del consiglio
|
1. Il consiglio
disciplina con apposito regolamento che deve essere
approvato a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati:
a) lo svolgimento dei propri lavori;
b) le modalità e le forme dell'esercizio
dei diritti dei consiglieri comunali;
c) l'istituzione e il funzionamento delle commissioni
permanenti temporanee e/o speciali;
d) la gestione di tutte le risorse finanziarie,
i servizi e le attrezzature attribuite per il
proprio funzionamento e per quello dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti nonché
delle risorse economiche da attribuire alla presidenza
del consiglio per le spese istituzionali connesse
alla funzione;
e) il numero dei consiglieri necessari per la
validità delle sedute, prevedendo che nelle
sedute di seconda convocazione debba esservi la
presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati;
f) le modalità per la convocazione, per
la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Il presidente del consiglio comunale presiede
il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data
per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio
per determinazione propria o su richiesta del
sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione
del consiglio, da consegnare almeno 5 giorni lavorativi
prima della seduta e 24 ore prima per le sedute
urgenti, spetta al presidente.
4. Ogni proposta di deliberazione deve essere
corredata dai pareri e dalle attestazioni previste
dalla legge che devono essere inserite nel testo
dell'atto.
5. L'ordine del giorno deve contenere gli adempimenti
previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente
con questi, dando la precedenza alle proposte
del sindaco.
6. Il sindaco, o un assessore da lui delegato,
è tenuto a partecipare alle riunioni di
consiglio. Il sindaco e i membri della giunta
possono intervenire alle medesime riunioni senza
diritto di voto.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta
a deliberazione, se non sia stata iscritta nell'ordine
del giorno e se gli atti relativi non siano stati
messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque
giorni prima o, nei casi d'urgenza, almeno 24
ore prima.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad
eccezione delle sedute nelle quali si discute
e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle
qualità morali, sui meriti e demeriti e
sulle capacità stesse. La previsione di
tale deroga alla regola generale della pubblicità
delle sedute deve essere disciplinata con il regolamento
di cui al 1° comma.
9. Nessuna deliberazione è validamente
assunta se non viene adottata in una seduta valida
e con la maggioranza dei voti validamente espressi,
fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza
qualificata.
10. Le votazioni sono di norma palesi tranne i
casi in cui la legge o il regolamento prescrivano
votazione segreta.
11. Nelle votazioni palesi per determinare la
maggioranza non si computano:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dall'aula prima delle votazioni;
c) gli assessori.
12. Nelle votazioni segrete non si computano,
per determinare la maggioranza richiesta per l'approvazione
dell'atto, le schede bianche, quelle illeggibili
o quelle nulle.
13. Per le nomine e le designazioni in cui è
prevista la rappresentanza della minoranza si
applicano il principio della maggioranza relativa
e quello del voto limitato, assicurando comunque
la non interferenza tra maggioranza e minoranza.
14. In rappresentanza della minoranza, nel numero
ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati
dalla minoranza stessa che, nella votazione, abbiano
riportato il maggior numero di voti.
15. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono
essere dichiarate immediatamente esecutive con
successiva e separata votazione e con il voto
favorevole della maggioranza dei votanti. |
 |
Art.
35
Verbalizzazione
|
1. Il segretario
del Comune partecipa alle riunioni del consiglio;
è responsabile della redazione del verbale
che sottoscrive insieme al presidente.
2. Il processo verbale indica i punti principali
della discussione ed il numero dei voti resi pro
e contro ogni proposta ammessa a votazione.
3. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale
si faccia constare del suo voto e dei motivi dello
stesso.
4. Il regolamento del consiglio stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo
verbale e di inserimento in esso delle rettifiche
eventualmente richieste dai consiglieri;
b) le modalità secondo cui il processo
verbale può darsi per letto.
5. Nel caso in cui il segretario debba astenersi
obbligatoriamente o sia assente o impedito, è
sostituito da chi ne ha la funzione. Qualora la
sostituzione non possa aver luogo, il presidente
affida le funzioni di segretario al componente
del consiglio comunale più giovane di età. |
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Art.
36
Pubblicazione delle deliberazioni
|
1. Le deliberazioni
del consiglio comunale devono essere pubblicate
mediante affissione nell'albo pretorio e diventano
esecutive nei modi e nei termini previsti dalla
legge. |
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Capo
II
IL SINDACO
Art. 37
Elezione
|
1. Il sindaco
è eletto a suffragio universale e diretto
dai cittadini iscritti nelle liste elettorali
del Comune.
2. Il procedimento per la sua elezione, le condizioni
di eleggibilità, le incompatibilità
e le cause di incandidabilità sono regolati
dalla normativa vigente.
3. Il sindaco dura in carica 5 anni e presta giuramento
dinanzi al consiglio comunale. |
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Art.
38
Competenze, attribuzioni, poteri del sindaco
|
1. Il sindaco
rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta,
compie tutti gli atti di amministrazione che non
sono specificatamente attribuiti alla competenza
di altri organi del Comune, degli organi di decentramento,
del segretario e dei funzionari, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede
alla nomina dei responsabili delle direzioni,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna, secondo le
modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa
vigente, nonché del presente statuto e
dai regolamenti afferenti.
2. Coordina e programma l'attività degli
assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo
politico finalizzato alla realizzazione delle
previsioni del documento programmatico ed al conseguimento
degli scopi dell'ente.
3. Nomina altresì i componenti degli organi
consultivi del Comune nel rispetto delle norme
e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente
statuto.
4. Nomina il segretario comunale scegliendolo
dall'apposito albo regionale e può nominare
il direttore generale stipulando apposita convenzione
con altri Comuni. Può conferire e revocare
al segretario comunale le funzioni di direttore
generale quando non è stipulata convenzione
con altri Comuni per la nomina del direttore.
5. Nomina i componenti del nucleo di valutazione
sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito
regolamento.
6. Provvede, nell'ambito della disciplina regionale
e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, degli esercizi pubblici, nonché
gli orari di apertura al pubblico degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche al
fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi
alle esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di
polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento
del servizio di polizia municipale.
8. Il sindaco esercita le funzioni attribuite
dalle leggi statali, regionali, dallo statuto
e dai regolamenti e sovrintende, altresì,
all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune.
9. Il sindaco può esercitare le sue funzioni
attraverso l'istituto della delega di competenze
agli assessori, nelle forme e nei limiti previsti
dalla legge.
10. Distintivo del sindaco è la fascia
tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi
a tracolla.
11. Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito
della disciplina regionale e sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi
alle esigenze complessive e generali degli utenti.
12. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione
comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza
di norme e di regolamento.
13. Oltre alle competenze inerenti la veste di
capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale
di governo, svolge tutte le attribuzioni previste
dalla legge, nei servizi di competenza statale.
14. In qualità di ufficiale di governo,
il sindaco, in caso di assenza o impedimento,
può delegare un assessore o vice-sindaco
per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni
relative.
15. Provvede, altresì, alla nomina, designazione
e revoca dei propri rappresentanti presso enti,
aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del
Comune ovvero da essi dipendenti o controllati.
16. Per l'espletamento delle attività connesse
con le materie di sua competenza, può conferire
incarico a tempo determinato che non costituisce
rapporto di pubblico impiego ad un massimo di
due esperti dotati di documentata professionalità.
In caso di nomina di soggetti non provvisti di
laurea, il provvedimento deve essere ampiamente
motivato. Agli esperti è corrisposto un
compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità
di funzione, previsto per i dipendenti in possesso
della seconda qualifica dirigenziale.
17. Le nomine fiduciarie, demandate ai sindaci,
decadono nel momento della cessazione del mandato
del sindaco.
18. Adotta provvedimenti di mera esecuzione di
precedenti deliberazioni. Tali provvedimenti sono
immediatamente esecutivi e, per il principio della
trasparenza amministrativa, vengono pubblicati
con le modalità previste dalla legge regionale. |
 |
Art.
39
Potere di ordinanza del sindaco
|
1. Il sindaco
emette ordinanze in conformità alle leggi
ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono
punite con sanzione pecuniaria amministrativa
a norma degli artt. 106 e seguenti del testo unico
3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre
1981, n. 689.
3. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta
con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento provvedimenti contingibili
ed urgenti in materia di sanità ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma
3 è rivolta a persone determinate e queste
non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dei reati in cui
fossero incorsi.
5. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il sindaco
può richiedere al prefetto, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica. |
 |
Art.
40
Vice sindaco e assessore anziano
|
1. Il sindaco
nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento,
nonché nel caso di sospensione dell'esercizio
della funzione adottata secondo l'art. 15, comma
4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni
allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti.
2. Qualora si assenti o sia impedito anche il
vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione
il componente della giunta più anziano
di età.
|
 |
Art.
41
Mozione di sfiducia
|
1. Il sindaco
e la rispettiva giunta cessano dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale da almeno 13 consiglieri
(cioè con la maggioranza del 65% dei consiglieri
assegnati).
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da 2/5 dei consiglieri assegnati
e posta in discussione non prima di 10 giorni
e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione è approvata ne consegue la
cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
comunale.
3. Si procede con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia,
le politiche sociali e le autonomie locali, alla
dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica
degli organi elettivi del comune o della provincia,
nonché all'amministrazione dell'ente con
le modalità dell'articolo 11 della legge
regionale 11 settembre 1997, n. 35. |
 |
Capo
III
LA GIUNTA MUNICIPALE
Art. 42
Composizione e nomina
|
1. La giunta comunale è composta
dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo
di 7 assessori nominati dal sindaco secondo la vigente
normativa.
2. Il sindaco eletto al 1° turno, entro 10 giorni
dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone
i componenti fra i consiglieri del Comune ovvero
tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità
richiesti per la elezione al consiglio comunale
e alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo
turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta
dagli assessori proposti all'atto di presentazione
della candidatura.
3. La durata della giunta è fissata in 5
anni. La composizione della giunta viene comunicata,
entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica
al consiglio comunale che può esprimere formalmente
le proprie valutazioni.
4. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi
di incompatibilità previste per la carica
di consigliere comunale e di sindaco che debbono
essere rimosse, per non incorrere nella decadenza
dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla
nomina.
5. La carica di componente della giunta è
incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore
ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni
dalla nomina, per quale ufficio intende optare;
se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla
carica di assessore. La dichiarazione di opzione
formalizzata comporta la cessazione dalla carica
non prescelta. Sono incompatibili le cariche di
sindaco, di assessore comunale con quella di componente
della Giunta regionale.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini,
fino al secondo grado, del sindaco.
7. Il sindaco può delegare a singoli assessori,
con apposito provvedimento, determinate attribuzioni.
Il sindaco può in ogni tempo revocare uno
o più componenti della giunta. In tal caso
egli deve, entro 15 giorni, fornire al consiglio
comunale circostanziata relazione sulle ragioni
del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale
può esprimere valutazioni. Contemporaneamente
alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei
nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede
in caso di dimissione, decadenza o morte di componenti
della giunta.
8. Gli atti di cui al precedente comma sono adottati
con provvedimento del sindaco, sono immediatamente
esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale
ed all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali.
9. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi
motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera
giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario,
il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni
indifferibili di competenza del sindaco e della
giunta. |
 |
Art.
43
Ruolo
|
1. La giunta
è l'organo collegiale di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi
di collegialità, trasparenza ed efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'ente
nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione
degli atti fondamentali approvati dal consiglio
comunale.
4. Esercita unitamente al sindaco attività
di promozione e di iniziativa nei confronti del
consiglio comunale e di amministrazione coerentemente
all'indirizzo amministrativo determinato dallo
stesso consiglio.
5. Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione
scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione
del programma e sulla attività svolta,
nonché su fatti particolarmente rilevanti.
6. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla
presentazione della relazione, esprime in seduta
pubblica le proprie valutazioni. |
 |
Art.
44
Funzionamento della giunta ed attribuzioni.
|
1. La giunta
è convocata e presieduta dal sindaco (o
in caso di sua assenza o impedimento dal vice
sindaco, ed in caso di assenza del vice-sindaco
o di impedimento in successione il componente
della giunta più anziano di età),
che stabilisce l'O.d.G. tenuto conto degli argomenti
proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento
sono stabilite dal sindaco, sentita la giunta.
Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione
comunale raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente
degli atti della giunta comunale e, individualmente,
degli atti dei loro assessorati.
4. Il sindaco assegna, con suo provvedimento,
ad ogni assessore funzioni in materie raggruppate
per settori omogenei e non delega alla firma degli
atti di ordinaria amministrazione relativi alle
funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
5. Nel rilascio delle deleghe loro assegnate il
sindaco uniformerà i suoi provvedimenti
al principio per cui spettano agli assessori poteri
di indirizzo e di controllo, mentre la gestione
amministrativa è attribuita ai funzionari.
6. Il sindaco può modificare le attribuzioni
di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di
coordinamento e funzionalità, lo ritenga
opportuno.
7. Il sindaco comunica al consiglio comunale le
attribuzioni dei singoli assessori e le successive
modifiche.
8. Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni
per espressa disposizione di legge oltre alla
facoltà riconosciuta dall'art. 140 del
codice penale.
9. La giunta ha competenza a deliberare nelle
seguenti materie:
a) gli atti di indirizzo relativamente ad acquisti,
alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
b) regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio comunale;
c) assunzioni, stato giuridico ed economico del
personale;
d) dotazione organica;
e) programma triennale del fabbisogno del personale;
f) indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni
ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
g) contributi;
h) nomina di legali;
i) proposizione di azioni e resistenza in giudizio;
j) piano esecutivo di gestione e relative variazioni;
k) autorizzazione alle transazioni.
10. Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie
previste da leggi sia statali che regionali.
11. Oltre ad una competenza generale di amministrazione
attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva
nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali,
organizzative, di gestione e di indirizzo politico-amministrativo.
12. La giunta delibera con l'intervento di almeno
la metà più uno dei membri in carica
ed a maggioranza assoluta di voti. La giunta non
può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni
di competenza del consiglio comunale.
13. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio
delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo
la formula stabilita per i consiglieri comunali
in presenza del segretario comunale, che redige
il processo verbale. Gli assessori che rifiutano
di prestare giuramento, decadono dalla carica.
La decadenza è dichiarata dal sindaco. |
 |
Art.
45
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza,
dimissioni o morte. Scioglimento e decadenza del
consiglio comunale
|
1. La cessazione
dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni,
rimozione, morte o impedimento permanente comporta
la cessazione dalla carica delle rispettive giunte
ma non dei rispettivi consigli che rimangono in
carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente
rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare
nel primo turno elettorale utile.
2. Competente alla dichiarazione di decadenza
è l'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Nelle ipotesi di dimissioni dalla carica, compete
al segretario comunale la comunicazione dell'avvenuto
deposito della manifestazione di volontà
al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali.
3. Le funzioni del sindaco e della giunta sono
assunte da un commissario nominato ai sensi dell'art.
55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti
locali, approvato con legge regionale n. 16/63
e successive modifiche ed integrazioni.
4. La nuova elezione del sindaco avrà luogo
alla prima tornata elettorale utile. La durata
in carica del nuovo eletto è rapportata
al periodo di carica residuo del consiglio comunale.
Ove alla data di cessazione dalla carica di sindaco
intercorra meno di un anno da quella prevista
per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione
è abbinata alla elezione del consiglio.
5. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni
contestuali della maggioranza assoluta dei componenti
o per altra causa comporta la nomina da parte
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali, secondo le disposizioni
vigenti, di un commissario, il quale resterà
in carica sino al rinnovo degli organi comunali
per scadenza naturale. La nuova elezione del consiglio
avrà luogo alla prima tornata elettorale
utile.
6. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate
da un commissario straordinario per la cui nomina
e competenza si applicano le disposizioni dell'Ordinamento
amministrativo degli enti locali, approvato con
legge regionale n. 16/1963 e successive modifiche
ed integrazioni.
7. Il consiglio comunale inoltre decade:
a) nel caso di fusione di 2 o più comuni;
b) nel caso di separazione o aggregazione di una
o più borgate o frazioni che dia luogo
a variazione del numero dei consiglieri assegnati
al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione.
8. Il consiglio viene a cessare:
a) in quanto violi obblighi imposti dalla legge
ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge,
debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino
la irregolarità del funzionamento;
b) per la mancata approvazione del bilancio entro
il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione
della seduta fissata dal commissario, nominato
dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali, per la predisposizione
dello schema di bilancio e per la convocazione
del consiglio.
9. Il decreto di scioglimento o di decadenza è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e comunicato all'Assemblea regionale. |
 |
Art.
46
Cessazione di singoli componenti
|
1. Gli assessori cessano dalla carica
per:
- morte;
- dimissioni;
- revoca;
- decadenza.
2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate
al sindaco, il quale provvede alla nomina del successore.
3. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare
uno o più componenti della giunta. In tal
caso, entro sette giorni, deve fornire al consiglio
comunale circostanziata relazione sulle ragioni
del provvedimento sulla quale il consiglio può
esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca
il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
4. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso
di decadenza o morte di un componente della giunta. |
 |
Art.
47
Deliberazioni degli organi collegiali
|
1. Salvo che
la legge o lo statuto o il regolamento di funzionamento
del consiglio comunale non dispongano altrimenti,
le sedute degli organi collegiali sono valide
allorquando sia presente la metà più
uno dei componenti assegnati, e le relative deliberazioni
vengono validamente adottate col voto favorevole
della metà più uno dei presenti.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi
dal prendere parte alla discussione e alla votazione
di delibere riguardanti interessi, propri o di
loro parenti o affini fino al quarto grado o del
coniuge o di conferire impieghi ai medesimi nei
confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti
sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore
o di parenti e affini fino al 4° grado.
3. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo
di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante
la trattazione di detti argomenti.
4. Detti divieti si applicano anche al segretario
comunale, al vice-segretario e agli altri funzionari
che assistono ai vari lavori dell'organo. |
 |
Titolo
III
Capo I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E
DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Art. 48
Principi generali
|
1. Il Comune
riconosce la partecipazione dei cittadini come
valore fondamentale della vita della comunità
locale.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando
l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini
secondo i principi stabiliti dalla Costituzione
repubblicana, nelle forme stabilite dalle leggi
e dal presente statuto.
3. Riconoscendo quale presupposto della partecipazione
la più ampia informazione sui programmi,
decisioni e provvedimenti comunali, il Comune
promuove ed adotta tutte le forme necessarie e
disponibili per pubblicizzare i propri atti.
4. Ciascun elettore può far valere innanzi
alle giurisdizioni amministrative le azioni ed
i ricorsi che spettano al Comune.
|
 |
Art.
49
Associazioni, volontariato e libere forme associative
|
1. Il Comune
riconosce e valorizza, secondo le norme dell'apposito
regolamento, le associazioni, il volontariato
e le libere forme associative che:
- non abbiano fini di lucro;
- siano costituite e abbiano svolto la propria
attività da almeno un anno;
- abbiano sede nel territorio del Comune ovvero
una propria sede nazionale;
- siano rette da uno statuto democratico;
- siano dotate di stabile organizzazione o siano
costituite in forma associativa ai sensi del codice
civile, oppure abbiano svolto iniziative ed attività
dirette a favorire lo sviluppo personale e sociale,
culturale, sportivo e ricreativo nell'interesse
non solo dei propri associati, ma anche della
collettività, quand'anche i destinatari
di dette iniziative, in ragione del principio
solidarista, non siano residenti nel Comune. |
 |
Art.
50
Registro delle associazioni
|
1. Il Comune,
nell'ambito della programmazione dei propri interventi
di sostegno alle libere forme associative di cui
all'articolo precedente, istituisce, compila,
aggiorna e conserva un registro delle associazioni.
2. A detto registro potranno accedere tutti i
gruppi che lo richiedano e siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo precedente.
3. Si presume l'esistenza dei predetti requisiti
in capo ad organizzazioni di interesse nazionale
o regionale.
4. Sull'ammissione si pronuncia la giunta comunale
annualmente, in sede di aggiornamento e revisione
del registro. |
 |
Art.
51
Accesso ai servizi ed alle strutture
|
1. Le libere
forme associative, di cui al presente titolo,
potranno utilizzare i servizi e le strutture pubbliche
sulla base di criteri stabiliti con atto di programmazione
generale, che identifichi la priorità.
2. Qualora, per le esigenze connesse alla propria
attività, l'amministrazione civica abbia
necessità di utilizzo delle predette strutture,
ha diritto di priorità sulle associazioni,
salvo congruo preavviso. |
 |
Art.
52
Collaborazione
|
1. Per il perseguimento
dei propri fini istituzionali, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa e programmatica, il Comune, in base
ad apposito regolamento, può servirsi delle
libere forme associative. |
 |
Art.
53
Pubblicità dell'attività amministrativa
|
1. Tutta l'attività
amministrativa comunale è pubblica, così
come sono pubblici i relativi atti e provvedimenti,
eccezione fatta per quelli espressamente dichiarati
non pubblici da esplicita previsione di legge
o regolamentare o per effetto di temporaneo e
motivato provvedimento del sindaco.
2. Non possono comunque essere coperti dal segreto
gli atti di competenza del consiglio comunale
dopo la loro approvazione, nonché i contributi,
le concessioni, i sussidi ed i finanziamenti comunque
denominati.
3. Il Comune promuove la più ampia informazione
in ordine ai propri atti, anche mediante pubblicazioni
proprie e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione
sociale, con particolare riguardo ai seguenti
provvedimenti:
- bilanci preventivi e conti consuntivi;
- atti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- valutazioni di impatto ambientale relative ad
opere pubbliche;
- regolamenti;
- politiche socio-assistenziali. |
 |
Art.
54
Bollettino comunale degli atti ed informazioni
|
1. Al fine di
consentire la più ampia partecipazione
dei singoli e delle formazioni sociali all'azione
amministrativa il Comune pubblicherà un
bollettino periodico sugli atti di interesse collettivo.
2. Il Comune assicura alle associazioni locali,
comprese le associazioni sindacali ed imprenditoriali,
anche confederali, l'informazione sugli atti e
sulle attività del Comune medesimo e degli
enti e degli organismi da esso promossi o di cui
fa parte, anche attraverso l'invio di apposite
pubblicazioni.
3. Per i fini di cui sopra il sindaco individua
idoneo personale incaricandolo degli adempimenti
relativi. |
 |
Art.
55
Istanze, petizioni e proposte
|
1. I singoli
cittadini e le loro formazioni sociali possono
rivolgere al sindaco: istanze, petizioni, proposte.
2. Le istanze sono dirette, per fini di interesse
generale, ad ottenere informazioni e spiegazioni
in ordine all'attività dell'amministrazione.
3. Le petizioni sono dirette, per fini di interesse
generale, a segnalare esigenze e problemi della
comunità.
4. Le proposte sono dirette, per fini di interesse
generale, ad ottenere un provvedimento dell'amministrazione
o l'istituzione di commissioni speciali di studio.
5. La proposta di delibera deve essere redatta
in capi ed in articoli ed accompagnata da una
o più relazioni illustrative ed, ove occorra,
da studi, progetti, documenti e quant'altro sia
idoneo ad illustrarla.
6. Per le istanze e le petizioni il sindaco fornisce
risposta.
7. Le proposte presentate da almeno un decimo
dei cittadini elettori sono inoltrate dal sindaco
al consiglio comunale, che dovrà iscriverle
all'ordine del giorno entro un mese dalla presentazione
e farne oggetto di discussione e deliberazione
di accoglimento o di rigetto, totale o parziale,
o di risposta, a seconda dei casi, entro e non
oltre 2 mesi dalla presentazione. |
 |
Art.
56
Forme di consultazioni
|
1. Il Comune,
allo scopo di realizzare la partecipazione popolare
all'azione del Comune, prevede i seguenti organismi
e strumenti di partecipazione:
- consulte;
- conferenze di settore;
- referendum consultivi;
- incontri con la popolazione promossi dal sindaco;
- realizzazioni di ricerche e sondaggi presso
i cittadini.
2. Gli incontri del sindaco con la popolazione
possono essere promossi dal sindaco anche su sollecitazione
del consiglio in occasione di adozione di atti
amministrativi a contenuto generale, al fine di
acquisire, dopo discussione del progetto e delle
domande che ne hanno dato luogo, al procedimento
utili suggerimenti e pareri.
3. In luogo degli incontri di cui sopra la consultazione
può avvenire anche attraverso l'invio di
materiale documentario con richiesta di suggerimenti
e pareri.
4. Ai fini delle conferenze di settore e dei referendum
consultivi di cui ai commi precedenti, sono consultabili
coloro i quali hanno facoltà di partecipare
al relativo procedimento amministrativo, i rappresentanti
dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali,
delle organizzazioni religiose, sociali, professionali
e delle libere formazioni democratiche e civili
presenti nel territorio comunale.
5. Il ricorso alle ricerche ed indagini, di cui
al presente articolo, può aver luogo quando
si devono acquisire dati ed elementi statistici,
economici, tecnico-scientifici e sociologici.
6. In tal caso l'incarico è affidato a
mezzo convenzioni ad enti pubblici o ditte private
altamente specializzate e di indiscussa e riconosciuta
esperienza nel settore specifico.
7. Per l'esercizio delle attribuzioni relative
alla disciplina degli orari di cui all'art. 36,
comma 3, della legge n. 142/90, il sindaco promuove
apposite conferenze di servizio con i responsabili
delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici
nel territorio comunale, con i rappresentanti
delle associazioni dei commercianti ed artigiani;
consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti
pubblici e degli esercizi commerciali e le associazioni
che hanno per finalità la tutela degli
interessi del consumatore e degli utenti. |
 |
Art.
57
Consulte
|
1. Il Comune
con apposito atto del consiglio comunale potrà
instituire consulte di settore.
2. Le modalità di costituzione e di finanziamento
sono determinate dal consiglio stesso con apposito
regolamento.
3. E' costituita, in via permanente, la "Consulta
per la frazione di Ficuzza", per riconoscere
la più ampia partecipazione a programmi,
decisioni e provvedimenti. L'organismo è
composto da n. 3 componenti scelti tra i soggetti,
che abbiano compiuto il 18° anno di età
e che siano residenti presso la frazione di Ficuzza,
iscritti in apposito elenco istituito e tenuto
presso la presidenza del consiglio. L'iscrizione
nel predetto elenco, oltre al possesso dei requisiti
di cui al precedente capoverso, è subordinata
alla espressa richiesta scritta fatta, in qualsiasi
tempo, dal soggetto interessato.
La nomina dei componenti della consulta è
fatta dal consiglio comunale, dopo il suo insediamento,
mediante scrutinio segreto e con voto limitato
a n. 2 soggetti scelti tra quelli iscritti nell'apposito
elenco. Risultano nominati i 3 soggetti che hanno
riportato il maggior numero di voti ed in caso
di parità viene scelto il soggetto maggiore
di età.
La consulta elegge, nel proprio seno, un presidente
che partecipa - senza diritto di voto - alle sedute
del consiglio comunale in cui all'ordine del giorno
vi siano argomenti di interesse per la frazione
ed un segretario che cura la verbalizzazione delle
sedute della consulta.
La consulta svolge funzioni consultive non vincolanti
su tutti gli argomenti di interesse per la frazione
e di competenza del consiglio comunale nonché
funzioni di impulso nei confronti dell'amministrazione
attiva per la realizzazione di tutte quelle iniziative
ritenute di interesse per la collettività
di Ficuzza.
La durata in carica della consulta è legata
alla durata del consiglio comunale ed ai suoi
componenti non è riconosciuto alcun gettone,
indennità e rimborso. |
 |
Art.
58
Conferenza di settore
|
1. Il sindaco
e l'assessore delegato al ramo possono convocare
una conferenza di settore per consultare la popolazione
su specifiche questioni.
2. La conferenza viene convocata mediante invio
dell'ordine del giorno alle associazioni che svolgono
la loro attività nel settore interessato
alla questione da trattare.
3. Del parere reso nella conferenza, si redige
apposito verbale. |
 |
Art.
59
Referendum consultivo
|
1. Il Comune
riconosce il referendum consultivo quale strumento
di collegamento tra le popolazioni ed i suoi organi
elettivi.
2. Il testo proposto alla consultazione deve indicare
in modo chiaro, incontrovertibile ed intellegibile,
il quesito sottoposto a referendum.
3. Il sindaco indice referendum quando questo
sia proposto da almeno 1/3 dei cittadini residenti
ed elettori, le cui firme saranno raccolte nei
3 mesi successivi il pronunciamento di ammissibilità
del quesito depositato presso il segretario comunale,
accompagnato da una relazione illustrativa e da
un numero di firme non inferiori a 10 cittadini
che si costituiscono in comitato promotore. |
 |
Art.
60
Materie escluse dal referendum
|
1. Il quesito
referendario non può riguardare atti vincolati
o eccedenti l'esclusiva competenza locale, nonché
le seguenti materie:
- provvedimenti inerenti il compimento di atti
dovuti per legge;
- provvedimenti inerenti elezioni, nomine e designazioni;
- provvedimenti concernenti lo stato giuridico
ed economico del personale ed organizzazione degli
uffici e dei servizi;
- provvedimenti inerenti assunzioni di mutui ed
emissioni di prestiti;
- bilanci preventivi e consuntivi;
- provvedimenti inerenti la tutela di minoranze
etniche e religiose;
- funzionamento del consiglio comunale;
- atti di cui all'art. 42 del decreto legislativo
n. 267/00. |
 |
Art.
61
Svolgimento del referendum
|
1. Entro 60
giorni dalla presentazione-deposito del quesito
del comitato promotore, sulla ammissibilità
dello stesso si pronunzia un comitato di garanti
costituito dal presidente del tribunale competente
per territorio o suo delegato, dal difensore civico
e da un rappresentante dell'ordine degli avvocati
nominato dal consiglio dell'ordine.
2. Questo comitato, nel caso in cui ravvisi che
il quesito non è chiaro o avverta irregolarità
formali, ne richiede una nuova formulazione ai
promotori.
3. Lo stesso comitato provvederà alla verifica
della regolarità delle firme che saranno
raccolte nei tre mesi successivi il pronunciamento
di ammissibilità del quesito presso il
segretario comunale.
4. Le firme dovranno essere autenticate come per
legge.
5. Il referendum è indetto con decreto
del sindaco entro 2 mesi dalla deliberazione del
consiglio comunale e, ove entro detto termine
siano previste altre consultazioni elettorali,
non oltre i 6 mesi successivi.
6. Le procedure elettorali si uniformeranno a
criteri di uniformità ed imparzialità,
anche attraverso una forte riduzione del numero
dei seggi e la loro apertura per più giorni
consecutivi.
7. Il consiglio comunale dovrà, entro sei
mesi dalla proclamazione dei risultati, deliberare
sulla materia oggetto del referendum motivando
congruamente in ordine ai suoi risultati.
8. Nell'anno precedente il rinnovo del consiglio
comunale, non potranno svolgersi referendum.
9. In caso di pluralità di richieste di
referendum, questi si svolgeranno contestualmente. |
 |
Art.
62
Efficacia del referendum consultivo
|
1. Quando l'atto
non sia stato ancora eseguito o si tratti di un
atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita,
l'indizione del referendum consultivo ha efficacia
sospensiva del provvedimento in relazione al quale
si effettua la consultazione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato
al voto almeno la metà più uno degli
aventi diritto.
3. Qualora il consiglio comunale ritenga di non
aderire al parere espresso dalla popolazione sulla
questione oggetto del referendum, deve espressamente
pronunciarsi con una deliberazione contenente
ampia e soddisfacente motivazione. |
 |
Art.
63
Comitato promotore
|
1. Il comitato
promotore ha poteri di vigilanza sulle procedure
di svolgimento del referendum.
2. Il comitato può concludere accordi con
l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte
a referendum. Qualora l'accordo venga raggiunto
non si dà luogo al referendum.
3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento,
il Comune può modificare con espliciti
provvedimenti le norme sottoposte a referendum
nel senso espresso dalla richiesta popolare. |
 |
Capo
II
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 64
Il difensore civico
|
1. A garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento
dell'amministrazione è istituito l'ufficio
del difensore civico.
2. Il difensore civico è organo individuale.
3. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse
il difensore interviene presso l'amministrazione
comunale e le aziende, le società, gli
enti da questa dipendenti o controllati, per assicurare
che il procedimento amministrativo abbia regolare
corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente
e correttamente emanati.
4. Il difensore può intervenire anche di
propria iniziativa assicurando l'osservanza dello
statuto e dei regolamenti e segnalando gli abusi
e le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini.
5. Il difensore civico può essere istituito
in convenzione con altri Comuni. |
 |
Art.
65
Requisiti del difensore civico
|
1. Può essere nominato difensore
civico qualsiasi cittadino che dia garanzie di indipendenza,
obiettività e competenza giuridico-amministrativa,
iscritto nelle liste elettorali del Comune di Corleone,
con le seguenti esclusioni:
a) i membri del Parlamento europeo, nazionale e
regionale. I membri dei consigli provinciali e comunali,
del comitato regionale di controllo e delle sue
sezioni staccate;
b) i candidati all'elezione a consigliere comunale
di Corleone ed a consigliere della Provincia regionale
di Palermo, nelle elezioni immediatamente antecedenti
la sua nomina;
c) i dipendenti del Comune, delle istituzioni, delle
aziende, società, enti controllati dal Comune
o da esso finanziati;
d) i componenti degli organi direttivi od assembleari
dei consorzi, ivi compresi quelli obbligatori e
le unità sanitarie locali, delle aziende,
istituzioni, società o enti controllati dal
Comune e da questi finanziati o convenzionati;
e) i componenti degli organi direttivi dei sindacati
o dei patronati di assistenza nell'ambito comunale,
provinciale e regionale;
f) i segretari dei partiti politici o dei movimenti
politici;
g) coloro i quali abbiano ricoperto la carica di
sindaco del Comune di Corleone nella legislatura
immediatamente precedente quella della nomina. |
 |
Art.
66
Elezione e durata in carica
|
1. Il difensore
civico è eletto a scrutinio segreto dal
consiglio comunale, con voto limitato ad una preferenza,
entro i 6 mesi successivi dal suo insediamento
e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri
assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta nel
caso di revoca.
3. La revoca da parte del consiglio avviene in
caso di gravi inadempienze nell'esercizio delle
sue funzioni, ovvero in caso di violazione della
legge, dello statuto e dei regolamenti comunali.
4. Il difensore civico resta in carica per tutta
la durata del consiglio comunale che lo ha eletto,
e comunque sino alla elezione del suo successore,
e non è rieleggibile.
5. Il difensore civico, prima del suo insediamento,
presta giuramento nelle mani del sindaco, in pubblica
seduta consiliare, con la seguente formula: "Giuro
di osservare lealmente le leggi dello Stato e
della Regione siciliana e lo statuto comunale
e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del
pubblico bene".
6. Il difensore civico cessa dalla carica inoltre
nei casi di:
- dimissioni;
- sopravvenuta incompatibilità. |
 |
Art.
67
Facoltà e prerogative
|
1. Il difensore
civico può:
- chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti
relativi all'oggetto del proprio intervento ed
interpellare direttamente i funzionari e gli amministratori.
Al difensore non potrà essere opposto il
segreto d'ufficio, al quale egli stesso è
tenuto nei casi previsti dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti;
- invitare al riesame o alla modifica degli atti
emanati quando riscontri vizi di irregolarità.
2. Il difensore civico:
-segnala al sindaco i propri interventi e l'inottemperanza
alle proprie richieste;
- presenta annualmente al consiglio comunale una
relazione pubblica e disponibile sulle proprie
attività;
- può chiedere, ove lo ritenga opportuno,
di essere ascoltato dal consiglio comunale;
- propone interventi finalizzati a rimuovere i
fattori strutturali, organizzativi, tecnici e
professionali che limitino l'esercizio dei diritti
previsti dalle leggi statali e regionali di tutela
dei cittadini.
3. L'intervento del difensore civico può
essere richiesto, senza vincoli di forma, sia
da cittadini singoli che da associazioni.
4. L'ufficio del difensore civico ha sede presso
locali idonei messi a disposizione dall'amministrazione
comunale, opportunamente arredati ed attrezzati
per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
5. Il difensore civico esercita la sua funzione
nell'ambito del territorio comunale. Egli interviene,
su richiesta di cittadini singoli o associati
o di propria iniziativa, presso l'amministrazione
comunale, le aziende speciali, le istituzioni,
i concessionari di servizi, le società
che gestiscono servizi pubblici comunali per accertare
che il procedimento amministrativo abbia sollecito
corso, che gli atti siano tempestivamente emanati,
che non sussistano carenze o disfunzioni che ne
ritardino o ne compromettano l'esito.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica
motivazione, se il contenuto dell'atto adottato
non recepisce i suggerimenti del difensore, che
può, altresì, chiedere il riesame
della decisione qualora ravvisi irregolarità
o vizi procedurali.
7. Non rientrano nel campo di intervento del difensore
civico i rapporti di pubblico impiego.
8. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento
sui procedimenti dei quali sia investita autorità
giudiziaria penale, amministrativa o civile. |
 |
Art.
68
Rapporti con il consiglio comunale
|
1. Il difensore
civico presenta, entro il mese di gennaio, la
relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente, indicando le disfunzioni riscontrate,
suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e
formulando proposte tese a migliorare il buon
andamento dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio comunale
nella prima seduta successiva alla sua presentazione
e viene resa pubblica mediante affissione all'albo
pretorio per 30 giorni. Il presidente del consiglio
comunale può disporre l'audizione del difensore
civico per fornire chiarimenti sulla relazione
nel corso della seduta.
3. In caso di particolare importanza o comunque
per motivi meritevoli di urgente segnalazione,
il difensore civico può, in qualsiasi momento,
farne relazione al consiglio comunale o chiedere
di essere ascoltato nel corso della seduta. Lo
stesso consiglio e il presidente del consiglio
possono chiedere al difensore civico di relazionare
oralmente durante lo svolgimento di una seduta
su determinati disfunzioni o ritardi.
4. Al difensore civico spetta un'indennità
di funzione mensile non inferiore al 60% di quella
prevista per gli assessori. Tale indennità,
in considerazione del carico di lavoro annuale,
può essere aumentata, con deliberazione
consiliare, fino a raggiungere un'indennità
pari a quella prevista per gli assessori.
5. Il consiglio comunale, nell'ambito della potestà
regolamentare ad esso attribuita, può approvare,
con apposito regolamento, norme ulteriori in materia. |
 |
Titolo
IV
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 69
Struttura dell'ente
|
1. L'ordinamento
del Comune si articola in servizi e uffici raggruppati
all'interno di settori.
2. L'articolazione della struttura non costituisce
fonte di rigidità organizzativa, ma razionale
ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto,
essere assicurata la massima collaborazione ed
il continuo interscambio di informazioni ed esperienze
tra le varie articolazioni dell'ente.
3. La dotazione organica del personale prevede
le dotazioni di personale per contingenti complessivi
delle varie qualifiche e profili professionali
in modo da assicurare il maggior grado di mobilità
del personale in funzione delle esigenze di adeguamento
delle strutture organizzative ai compiti ed ai
programmi dell'ente.
4. Ai fini di favorire al massimo la flessibilità
organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono
dai programmi dell'amministrazione ed emergenti
dalle verifiche circa la migliore distribuzione
dei carichi di lavoro in rapporto a parametri
di efficienza e funzionalità, le dotazioni
di personale, previste per ciascuna struttura
della organizzazione del Comune, sono suscettibili
di adeguamenti e redistribuzione nell'ambito dei
contingenti complessivi delle varie categorie
e profili previsti dalla dotazione organica del
personale.
5. Un responsabile, che risponda dello svolgimento
delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi
affidati alle stesse, è preposto ad ogni
unità organizzativa, comprese quelle di
staff o di progetto.
6. Ad ogni responsabile di settore deve essere
garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa
necessaria allo svolgimento del proprio compito.
7. Le variazioni dell'organigramma nonché
l'assegnazione del personale alle varie unità
organizzative sono disposte dalla giunta comunale,
sentite le proposte formulate dalla conferenza
dei funzionari responsabili dei settori.
8. Il regolamento di organizzazione del personale
disciplinerà la mobilità all'interno
della struttura organizzativa dell'ente, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione,
dai profili professionali e categorie.
9. Gruppi di studio, ricerca o lavoro, possono
essere costituiti, per progetti o programmi determinati,
attribuendo al personale mansioni ed attività,
nel rispetto delle capacità e competenze
professionali, qualora ciò sia ritenuto
opportuno e necessario, nel rispetto degli istituti
economici previsti dalla normativa vigente e per
l'espletamento delle funzioni o delle attività
di rispettiva competenza, all'interno delle unità
organizzative.
10. Ricorrendo tali ipotesi, si può prescindere
dalle mansioni svolte precedentemente e dal profilo
professionale, nel rispetto comunque della posizione
funzionale del dipendente. |
 |
Art.
70
Il personale comunale
|
1. Gli uffici
ed i servizi del Comune sono organizzati sulla
base di criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità di gestione, secondo i principi
di professionalità, responsabilità
e trasparenza.
2. Il Comune disciplina, mediante regolamento,
la dotazione organica del personale, l'organizzazione
degli uffici e dei servizi, nonché le competenze
dei responsabili in conformità e ad integrazione
delle norme di legge e di quelle risultanti dalla
contrattazione collettiva ai vari livelli.
3. Nello stesso regolamento sono disciplinate,
ad integrazione di norme di legge e contrattazione
collettiva, procedure per una più adeguata
selezione del personale.
4. Per quanto non espressamente stabilito dallo
statuto e dal regolamento del personale, si rinvia
alle norme dettate dalla legge e dagli accordi
collettivi di lavoro per il comparto degli enti
locali. |
 |
Art.
71
Incompatibilità e responsabilità
|
1. Il rapporto
di impiego comunale è incompatibile con
ogni altra prestazione di lavoro, dipendente o
professionale, indipendente od alle dipendenze
dello Stato, in ente pubblico o privato, salvo
quanto specificatamente disposto dalla legge o
dai regolamenti in senso contrario.
2. Il procedimento disciplinare e le sanzioni
saranno disciplinate dal regolamento, rinviando
sin da ora, per quanto non disposto dal regolamento
od in attesa della sua adozione, per le responsabilità
eventuali, alle norme di cui al testo unico degli
impiegati civili dello Stato. |
 |
Art.
72
Uffici
|
1. La struttura
organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze
funzionali e gestionali ed in considerazione della
disponibilità del personale, ove la situazione
di fatto lo consenta, si uniforma ai seguenti
principi:
- strutturazione di unità operative;
- svolgimento della funzione amministrativa per
progetti;
- svolgimento della funzione e dei compiti secondo
il metodo della programmazione;
- integrazione funzionale ed organizzativa delle
unità, degli uffici e dei servizi;
- mobilità interna del personale;
- valutazione e monitoraggio permanente dell'efficacia
ed imparzialità dell'azione sulla base
di parametri obiettivi. |
 |
Art.
73
Il direttore generale. Nomina e revoca. Attribuzioni
|
1. Il sindaco
può nominare un direttore generale.
2. Il sindaco può proporre al consiglio
comunale la stipula di una convenzione - tra Comuni
che assommano una popolazione di almeno 15.000
abitanti - per la nomina di un direttore generale,
con contratto a tempo determinato, al di fuori
della dotazione organica dell'ente. In tale caso,
nell'ambito della convenzione vengono disciplinati
i rapporti tra direttore generale e segretario
generale secondo quanto previsto nel presente
regolamento e nel rispetto dei loro distinti ed
autonomi ruoli.
3. L'incarico di direttore generale è revocato
con atto del sindaco, per rilevanti inadempienze
nell'esercizio delle funzioni attribuite. Il trattamento
economico é quello stabilito dai contratti
nazionali e può essere negoziato tra le
parti in relazione ad una eventuale quota aggiuntiva
da riferirsi alle condizioni di mercato per equivalenti
posizioni di dirigenza con rapporto privatistico.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del sindaco, il
direttore generale può essere confermato
nell'incarico dal vice sindaco sino all'elezione
del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
5. Nel caso in cui il direttore generale non sia
stato nominato ai sensi del precedente comma 2,
le funzioni possono essere conferite dal sindaco
al segretario generale.
6. Il direttore generale è preposto alla
direzione complessiva del Comune. Al direttore
generale compete, in particolare:
a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente, secondo le
direttive impartite dal sindaco, avvalendosi di
tutti i responsabili di settore e di tutte le
strutture organizzative del Comune;
b) formulare proposte al sindaco e alla giunta
ai fini dell'elaborazione di atti di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo;
c) sovrintendere alla gestione generale dell'ente,
assicurando il perseguimento di livelli ottimali
di efficienza e di efficacia;
d) coordinare e sovrintendere alla azione dei
responsabili di settore per il raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati, verificando la
congruenza dei piani di attività dei responsabili
rispetto al perseguimento degli obiettivi e proponendo
alla giunta la variazione degli obiettivi e/o
delle risorse loro attribuite per il raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
e) indirizzare, verificare e coordinare le attività
dei responsabili di settore e di servizio, anche
con potere sostitutivo, avocativo e di riesame
degli atti, nonché potendo attivare l'azione
disciplinare in caso di inerzia, o gravi negligenze;
f) definire gli interventi e gli strumenti necessari
per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei
servizi, anche mediante l'individuazione di forme
alternative di gestione;
g) definire il piano delle assunzioni e della
mobilità del personale, di concerto e con
l'ausilio del responsabile del settore competente,
secondo le decisioni, gli obiettivi e i programmi
del bilancio preventivo e del piano esecutivo
di gestione;
h) predisporre il progetto di bilancio a budget,
la sua traduzione in proposta di bilancio preventivo
e la proposta di piano esecutivo di gestione,
con il concorso dei responsabili di settore, nonché
del responsabile servizio finanziario e con il
contributo delle strutture di coordinamento;
i) predisporre il piano degli obiettivi;
j) proporre al sindaco e alla giunta la promozione,
resistenza, conciliazione e transazione delle
liti;
k) sostituirsi agli uffici nel caso di ritardo
o di omissione di provvedimenti obbligatori o
che mirano a realizzare il programma sindacale
sottoposto agli elettori od inserito in bilancio;
l) esercitare ogni altra competenza attribuitagli
dalla legge, dal presente regolamento, dal sindaco. |
 |
Art.
74
Il segretario comunale
|
1. Il Comune
ha un segretario titolare, funzionario pubblico,
dipendente da apposita agenzia avente personalità
giuridica di diritto pubblico, ed iscritto all'albo
di cui al comma 1 dell'art. 97 del decreto legislativo
n. 267/2000.
2. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario
sono disciplinate dalla legge e sono di competenza
del sindaco.
4. Al segretario sono attribuite le funzioni previste
dalla legge, dallo statuto dell'ente e dal regolamento
degli uffici e dei servizi.
5. In particolare al segretario generale sono
attribuite le seguenti funzioni:
a) i compiti di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti del consiglio, della giunta, in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) l'emanazione di direttive ai responsabili di
settore, finalizzate al perseguimento della legalità,
efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa
e propone alla giunta modifiche o nuove norme
regolamentari dirette al raggiungimento degli
stessi fini;
c) la presidenza dell'ufficio per i procedimenti
disciplinari se non attribuita ad un responsabile
di settore;
d) la responsabilità per l'adozione di
atti relativi alla gestione del personale nei
casi in cui sia interessato personale di aree
diverse e non possa, pertanto, farsi risalire
la competenza del singolo settore;
e) partecipa con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle sedute del consiglio e della
giunta comunali e ne cura la verbalizzazione;
f) roga tutti i contratti nei quali l'ente è
parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
g) presiede le commissioni di concorso se tale
competenza non risulta attribuita o attribuibile
ai responsabili di settore;
h) presiede le commissioni di concorso riguardanti
i responsabili di settore;
i) la definizione di eventuali conflitti di competenza
tra le strutture dell'ente;
j) la decisione sui ricorsi gerarchici avverso
gli atti di competenza dei responsabili delle
strutture;
m) l'acquisizione delle mozioni di sfiducia al
sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del
sindaco e degli assessori;
n) esercitare ogni altra competenza attribuitagli
dalla legge, dal presente regolamento, dal sindaco.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il segretario
comunale si avvale della struttura, dei servizi
e del personale dell'ente.
7. Resta ferma la facoltà del sindaco di
conferire al segretario ulteriori attribuzioni
nell'ambito di quelle proprie del capo dell'amministrazione.
8. Quando non risultano stipulate le convenzioni
previste dall'art. 31, comma 2, ed in ogni altro
caso in cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere
conferite dal sindaco al segretario generale,
il quale sovrintende al funzionamento dei settori,
dei servizi e degli uffici, ne coordina l'attività
e adotta gli atti di gestione di propria competenza. |
 |
Art.
75
Vicesegretario
|
1. Al fine di
coadiuvare il segretario comunale nel-l'esercizio
delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal
presente statuto, viene prevista la figura del
vicesegretario.
2. Il vice segretario, oltre alle funzioni di
collaborazione e di ausilio all'attività
del segretario, lo sostituisce in caso di assenza,
impedimento o vacanza, nei modi e nei termini
previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina
le attribuzioni, le responsabilità e le
modalità di copertura del posto nel rispetto
del principio del possesso dei requisiti previsti
per l'accesso alla carriera di segretario comunale. |
 |
Art.
76
Funzioni di direzione
|
1. I responsabili dei settori sono
responsabili del funzionamento e delle attività
delle unità amministrative che dirigono per
garantire una gestione corretta ed efficiente, compiono
atti di rilevanza esterna.
2. E' affidato alla responsabilità del funzionario
promuovere tutti gli atti deliberativi necessari
al fine di conseguire gli obiettivi fissati e fornire
le valutazioni tecniche in merito a qualsiasi attività
propositiva inerente al settore amministrativo di
sua competenza.
3. E' compito del responsabile prospettare alla
giunta lo stato dell'unità amministrativa,
diretta in funzione dei compiti spettanti e degli
obiettivi assegnati.
4. I responsabili dei settori, oltre alle funzioni
espressamente attribuite dall'art. 107 del decreto
legislativo n. 267/00:
a) hanno la direzione degli uffici e dei servizi
e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse
umane e materiali, secondo le norme statutarie e
regolamentari;
b) possono intervenire, se richiesti, alle sedute
del consiglio comunale, della giunta municipale
e delle commissioni consiliari, con funzioni referenti
e consultive;
c) sono responsabili dei procedimenti, ai sensi
della legge regionale n. 10/91 e del relativo regolamento
comunale;
d) organizzano, nel rispetto della legge e del regolamento,
il lavoro dei dipendenti del loro gruppo. |
 |
Art.
77
Incarichi ad esperti
|
1. Il sindaco,
per l'espletamento di attività connesse
con le materie di sua competenza, può conferire
incarichi a tempo determinato che non costituiscano
rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all'amministrazione secondo la normativa vigente.
2. Il numero degli incarichi non può essere
superiore a 2.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente
articolo devono essere dotati almeno del titolo
di laurea. In caso di nomina di un soggetto non
provvisto di laurea, lo stesso deve essere dotato
di documentata professionalità ed il provvedimento
deve essere ampiamente motivato.
4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio
comunale una dettagliata relazione sull'attività
degli esperti da lui nominati. |
 |
Art.
78
Programmazione
|
1. La relazione
previsionale e programmatica contiene la programmazione
pluriennale di tutta l'attività dell'ente
e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Ad essa sono allegati:
- il programma pluriennale degli investimenti;
- il bilancio di previsione annuale;
- il piano occupazionale ed il piano dei servizi;
- il programma pluriennale di attuazione;
- i programmi connessi agli strumenti di pianificazione
commerciale ed ogni altro programma previsto dalla
normativa dell'ente.
3. I piani di programma ed anche di settore e
di durata temporale diversa, devono essere annualmente
adeguati alle previsioni della relazione programmatico-previsionale.
4. La relazione programmatico-previsionale è
approvata o adeguata prima dell'approvazione del
bilancio di previsione annuale. Nella medesima
seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti
di programmazione. |
 |
Capo
II
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 79
Attività amministrativa
|
1. L'attività
amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento
del Comune.
2. Per il perseguimento dei propri fini e per
il raggiungimento del miglior risultato in termini
di economicità ed efficacia, il Comune
deve avvalersi dello strumento e del procedimento
più idoneo, tra quelli pubblici e privati
ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente
vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
dell'ente.
3. L'attività amministrativa deve rispettare
i principi dell'economicità, dell'efficacia,
della trasparenza e della partecipazione dei soggetti
interessati, secondo le modalità e le procedure
determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto
dei principi dell'ordinamento della legge regionale
30 aprile 1991, n. 10 e dei criteri di cui al
presente articolo.
4. Ove non espressamente previsti dalle norme
che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni,
nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono
essere acquisiti se non con adeguate motivazioni.
5. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità
istruttoria, esercita tutte le attività
ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione
del procedimento.
6. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni
di cui il privato si assume la responsabilità,
non è possibile subordinare l'emissione
dell'atto o del provvedimento, all'accertamento
od alla veridicità della dichiarazione,
ove ciò non sia espressamente previsto
per legge.
7. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge,
dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso
e di inizio di attività su denuncia dell'interessato
e senza atto di assenso comunque denominato, i
procedimenti si concludono con provvedimento espresso
ed adeguatamente motivato, emanato dall'organo
competente entro il termine previsto, per il tipo
di procedimento stesso, dall'ordinamento del Comune.
8. In assenza di esplicita previsione, il termine
per la conclusione dei procedimenti amministrativi
è di trenta giorni. |
 |
Art.
80
Interventi nel procedimento amministrativo
|
1. Nel procedimento
amministrativo possono essere rappresentati tutti
gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione
del provvedimento, siano essi diritti soggettivi,
interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi
diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno diritto
di accedere agli atti amministrativi del procedimento
con memorie, scritti o documenti, che debbono
essere valutati quando siano attinenti ad interessi
comunque coinvolti.
3. Hanno altresì diritto di essere, ove
possibile, informalmente sentiti gli organi competenti.
4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento
finale potrà concludere accordi con i soggetti
intervenuti per determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento.
5. Le modalità di partecipazione al procedimento
amministrativo da parte dei cittadini sono disciplinate
dalla legge regionale 10 aprile 1991 n. 10 e dal
relativo regolamento comunale.
6. Tali modalità trovano applicazione anche
per quanto riguarda le libere forme associative
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. |
 |
Art.
81
Comunicazione dell'inizio del procedimento
|
1. La tempestività
e completa informazione dei cittadini, singoli
od associati, in merito all'avvio dei procedimenti
è assicurata mediante la comunicazione
personale di cui all'art. 10 della legge regionale
n. 10/91.
2. L'obbligo di detta comunicazione incombe sia
sull'amministrazione che sugli enti, istituzioni
o consorzi da essa dipendenti.
3. L'avvio di ogni procedimento amministrativo
è comunicato, contestualmente all'emanazione
dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso,
ai diretti interessati o a quelli cui può
derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando
siano facilmente individuabili e prevedibili.
4. Il responsabile del procedimento, tenuto ad
effettuare la comunicazione, valuta, altresì,
in riferimento al singolo provvedimento se ci
siano altri interessati alla comunicazione.
5. Nei casi d'urgenza o nei casi in cui il destinatario
o coloro che possono subire un pregiudizio dal
procedimento, non siano individuati o facilmente
individuabili, il responsabile può, con
adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.
6. In questo caso la comunicazione va affissa
all'albo pretorio del Comune per la durata di
giorni 15. |
 |
Art.
82
Accesso agli atti e documenti amministrativi
|
1. Tutti gli
atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dalla
pubblica amministrazione o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa.
3. Tutti i cittadini possono accedere a tutti
gli atti e documenti amministrativi, comunque
formati, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa ed estrarne copia nei modi e nei
termini fissati dalla legge e dal regolamento
comunale.
4. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti
statali o comunali, per motivi di garanzia della
riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese,
sono accessibili a coloro che debbono prenderne
visione per curare o difendere i loro interessi
giuridici.
5. La richiesta di informazione sullo stato dei
procedimenti, l'ordine di trattazione delle domande,
l'individuazione del responsabile del procedimento
debbono comunque essere evase entro e non oltre
otto giorni dalla richiesta.
6. I cittadini che rivolgono istanza o richiesta
per il rilascio di concessioni, autorizzazioni,
licenze, sono ammessi a sostenere le stesse loro
richieste, in contraddittorio con l'amministrazione,
anche mediante la presentazione di memorie, documenti,
pareri, nonché ove occorra, con l'assistenza
di esperti.
7. Di tutte le determinazioni concernenti i termini
di un procedimento, nonché l'individuazione
delle unità responsabili, l'amministrazione
dà ampia informazione. |
 |
Art.
83
Atti sottratti all'accesso
|
1. Il regolamento
comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi
ed i documenti che sono sottratti all'accesso
per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine
pubblico, alla riservatezza e determina il tempo
dell'inaccessibilità.
2. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente
segreti, per motivi attinenti alla riservatezza
di persone, gruppi o imprese, atti e documenti
non sottratti all'accesso. |
 |
Art.
84
Pareri
|
1. Su ogni proposta
di deliberazione sottoposta alla giunta ed al
consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola
regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile,
i diversi strumenti e modalità dell'azione
amministrativa che possano far conseguire all'amministrazione
gli obiettivi che l'atto, su cui il parere è
espresso, intendeva perseguire. |
|
Art.
85
Attestazione copertura finanziaria
|
1. I provvedimenti
sia di organi collegiali che individuali, qualora
comportino impegni di spesa, non possono essere
adottati senza attestazione della relativa copertura
finanziaria da parte del responsabile dei servizi
finanziari.
2. Senza tale attestazione l'atto è nullo. |
 |
Art.
86
Attività contrattuale
|
1. L'attività
contrattuale del Comune è regolata da apposito
regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata
in vigore dello statuto.
2. I principi ispiratori della formazione dei
contratti dell'ente sono:
- l'economicità, l'efficacia, la trasparenza,
la legalità dell'azione amministrativa;
- la libera concorrenza delle imprese;
- trasparenza degli atti e del provvedimento amministrativo
in ordine alla volontà dell'ente di addivenire
al contratto;
- trasparenza in ordine alle procedure di gara
o di appalto da seguire, nella scelta dei contraenti
e della formazione contrattuale.
3. L'attività contrattuale dell'ente avviene
sulla base dei seguenti atti:
- la programmazione e la pianificazione di bilancio
annuale e pluriennale;
- la relazione previsionale e programmatica;
- i progetti ed i programmi risultati dal bilancio
preventivo.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da una apposita determinazione dirigenziale, nella
quale vanno indicate con precisione:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire
e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle vigenti disposizioni in materia
di contratti delle amministrazioni dello Stato
e della Regione Siciliana nonché le ragioni
che sono alla base in caso di deroga al pubblico
incanto, che costituisce la regola generale per
la scelta del contraente. |
 |
Art.
87
Consorzio
|
1. Il consorzio
è istituito, ove risulti opportuno ai fini
dell'efficienza, efficacia e trasparenza, nonché
della verificabilità dei servizi, la gestione
associata con altri enti di uno o più servizi.
2. Gli enti locali per la gestione associata di
uno o più servizi e l'esercizio associato
di funzioni possono costituire un consorzio secondo
le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/00,
in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare
altri enti pubblici, quando siano a ciò
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.
3. A tal fine i rispettivi consigli approvano
a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione,
unitamente allo statuto del consorzio.
4. In particolare la convenzione deve disciplinare
le nomine e le competenze degli organi consortili
e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,
degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto,
in conformità alla convenzione, deve disciplinare
l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli
organi consortili.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a
mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche
enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del
consorzio è composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione
e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo
statuto.
7. Tra gli stessi enti locali non può essere
costituito più di un consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la
legge dello Stato può prevedere la costituzione
di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate
funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l'attuazione alle leggi regionali.
9. Ai consorzi che gestiscono attività
di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo
n. 267/00, si applicano le norme previste per
le aziende speciali. |
 |
Art.
88
Impiego degli obiettori di coscienza
|
1. Il Comune
riconosce l'alto valore sociale della obiezione
di coscienza, la valorizza e garantisce l'impiego
dei giovani di leva, in servizio civile quali
obiettori.
2. Per le finalità di cui sopra il Comune
può stipulare apposite convenzioni con
il Ministero della difesa, secondo disposizioni
di legge. |
 |
Titolo
V
Capo I
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Art. 89
Autonomia finanziaria
|
1. Il Comune
ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie
e trasferite.
2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe,
attribuite e disciplinate dalla legge.
3. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune
è disciplinato dalla legge. La finanza
del Comune è costituita da:
- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali
o regionali;
- tasse per diritti e servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- entrate proprie di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.
4. I trasferimenti erariali devono garantire i
servizi pubblici comunali indispensabili.
5. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità
ed integrano le contribuzioni erariali per l'erogazione
dei servizi pubblici indispensabili. Nell'ambito
delle facoltà concesse dalla legge, il
Comune istituisce, con deliberazioni consiliari,
imposte, tasse e tariffe, rapportando queste ultime
con opportune differenziazioni e, per quanto possibile,
al costo dei relativi servizi. |
 |
Art.
90
Contabilità comunale e bilancio
|
1. L'ordinamento
contabile del Comune è riservato alla legge
dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge
in base al bilancio annuale di previsione redatto
in termini di competenza e di cassa, deliberato
dal consiglio comunale entro i termini di legge,
per l'anno successivo, osservando i principi della
universalità, della integrità e
del pareggio economico e finanziario.
3. La proposta di bilancio, corredata dai necessari
documenti contabili, è predisposta dalla
giunta, la quale deve presentarla al collegio
dei revisori almeno quindici giorni prima del
termine di approvazione.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla
legge devono essere redatti in modo da consentirne
la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti
senza attestazione della relativa copertura finanziaria
da parte del responsabile del servizio finanziario.
Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.
6. Gli atti con la quale la programmazione dell'attività
del Comune viene definita e rappresentata sono:
a) bilancio di previsione annuale;
b) relazione previsionale e programmatica;
c) bilancio pluriennale. |
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Art.
91
Contabilità comunale: il conto consuntivo
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1. I fatti gestionali
sono rilevati mediante contabilità economica
e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal
consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno
successivo.
3. La giunta comunale allega al conto consuntivo
una relazione illustrativa con cui esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi contenuti, nonché
la relazione del collegio dei revisori di cui
all'art. 78 del presente statuto. |
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Art.
92
Collegio dei revisori dei conti
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1. Il consiglio
comunale elegge, con voto limitato ad una sola
preferenza, il collegio dei revisori dei conti,
composto da tre membri, scelti in conformità
alla normativa vigente:
- un componente tra gli iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti, il quale funge da
presidente del collegio;
- un componente tra gli iscritti all'albo dei
dottori commercialisti;
- un componente tra gli iscritti all'albo dei
ragionieri.
2. I revisori dei conti durano in carica tre anni
e sono rieleggibili una sola volta. Ove nei collegi
si proceda alla sostituzione di un singolo componente,
la durata dell'incarico del nuovo revisore è
limitata al tempo residuo sino alla scadenza del
termine triennale, calcolata a decorrere dalla
nomina dell'intero collegio.
3. Sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano
gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento
del loro mandato e sul regolare funzionamento
del collegio.
4. Il termine finale del periodo triennale di
durata coincide con il termine dell'ultimo esercizio
del triennio, restando obbligati i revisori alla
relazione finale entro i termini previsti per
la sua produzione.
5. I componenti degli organi di revisione contabile
non possono assumere incarichi o consulenze presso
l'ente locale o presso organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso.
6. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio
comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo,
esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente
ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del conto consuntivo.
7. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso
agli atti ed ai documenti dell'ente ed hanno diritto
di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute
del consiglio, delle quali deve essere consegnato
un loro avviso di convocazione. Possono essere
invitati, anche su loro richiesta, ad assistere
alle sedute della giunta municipale.
8. Nella relazione di cui al comma 4 il collegio
dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti
a conseguire una migliore efficienza produttiva
ed economica della gestione.
9. Il consiglio comunale può affidare al
collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche
verifiche di cassa.
10. I revisori, qualora riscontrino gravi irregolarità
nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente
al consiglio. |
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Art.
93
Controlli di gestione
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1. I responsabili
degli uffici comunali, eseguono periodicamente
operazioni di controllo economico-finanziario
per verificare la rispondenza della gestione dei
fondi stanziati nei capitoli di bilancio, relativi
ai servizi cui sono destinati ed agli obiettivi
dell'amministrazione. |
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Capo
II
IL PATRIMONIO COMUNALE
Art. 94
Amministrazione dei beni comunali
|
1. I beni comunali
si distinguono, in conformità alla legge,
in beni demaniali ed in beni patrimoniali, in
beni disponibili ed in beni indisponibili.
2. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni,
da lasciti, donazioni, riscossioni di credito
o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere investiti in titoli nominativi
dello Stato o nella estinzione di passività
onerose o nel miglioramento del patrimonio.
3. Il consiglio comunale delibera l'accettazione
ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni
immobili, salvo l'autorizzazione del prefetto,
ai sensi della legge 21 giugno 1896 n. 218. |
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Art.
95
I beni comunali
|
1. Il sindaco
ed il responsabile del settore economico finanziario
curano la tenuta di un esatto inventario dei beni
demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili
dell'esattezza dell'inventario, delle successive
aggiunte e modificazioni, della conservazione
dei titoli, atti, carte e scritture relativi al
patrimonio.
2. I beni demaniali possono essere concessi in
uso con modalità e canoni fissati dal regolamento,
i beni patrimoniali devono, invece, essere dati
in affitto o locazione, tranne l'ipotesi di comprovata
utilità collettiva in cui possono essere
dati in comodato.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni,
da donazioni, da trasferimento per testamento,
da riscossione di crediti o, comunque da cespiti
da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati
nel miglioramento dello stesso.
4. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando
ciò sia previsto dalla legge, tali fondi
possono essere utilizzati per necessità
gestionali.
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Art.
96
Gestione del demanio e del patrimonio
|
1. Il Comune
ha proprio demanio e patrimonio in conformità
alla legge.
2. Inventari dettagliati sono redatti di tutti
i beni comunali.
3. La gestione di beni comunali deve essere informata
a criteri di convenienza e valorizzazione degli
stessi.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono
di regola essere concessi in comodato od usufrutto;
eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse
pubblico, possono essere concesse con apposita
deliberazione del consiglio comunale.
5. Il regolamento per la conservazione e la gestione
del patrimonio disciplina tra l'altro:
a) le modalità per la tenuta degli inventari
ed i tempi, entro i quali, gli stessi sono sottoposti
a verifica generale;
b) le modalità per assicurare l'obbligo
generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione
dei beni dell'ente. |
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Titolo
VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 97
Efficacia
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1. Lo statuto
comunale legittima l'attività dell'ente
e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia
di norma giuridica.
2. L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti
di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo
l'efficacia generalizzata di talune disposizioni
statutarie.
3. L'ambito parziale di efficacia dello statuto
è il territorio comunale.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto
non possono essere derogate da regolamenti ne
da parte di enti o di organi della pubblica amministrazione. |
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Art.
98
Interpretazione
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1. Lo statuto
comunale è una fonte di diritto con caratteristiche
proprie.
2. La norma statutaria può essere interpretata
secondo i principi di legge ordinaria, ma non
può essere integrata in via analogica.
3. Per tutto ciò che non è previsto
nel presente statuto si rinvia alle norme del
codice civile, al decreto legislativo n. 267/2000
ed alle leggi regionali n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni, n. 7/92 e successive
modifiche ed integrazioni e n. 26/93 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché alle
disposizioni contenute nell'ordinamento degli
enti locali vigente nella Regione siciliana. |
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Art.
99
Modifiche, revisione dello statuto
|
1. Lo statuto
è suscettibile di revisione statutaria
tranne per quanto riguarda la forma democratica
del governo locale.
2. La revisione statutaria può essere promossa,
mediante il deposito presso il segretario comunale
di una norma sostitutiva corredata da adeguata
relazione esplicativa, da almeno:
- un quarto dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali;
- da un terzo dei consiglieri comunali assegnati;
3. La proposta non può essere messa in
discussione prima di trenta giorni e non oltre
due mesi dalla sua presentazione nelle forme di
cui al comma precedente. Il sindaco e il presidente
del consiglio curano che sia data la più
ampia pubblicità alla seduta, al contenuto
delle proposte ed ai risultati della deliberazione
consiliare.
4. Prima dell'approvazione consiliare lo schema
di statuto, deliberato dalla giunta comunale entro
120 giorni dall'entrata in vigore di norme di
principio in materia di enti locali, deve essere
pubblicizzato mediante apposito manifesto e deve
essere consentito l'accesso ai cittadini singoli
o associati affinché entro trenta giorni
dall'avviso possano essere avanzate proposte o
osservazioni.
5. L'approvazione dello statuto è deliberato
dal consiglio comunale con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora
tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione
è ripetuta in successive sedute da tenersi
entro trenta giorni e lo statuto è approvato
se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. L'approvazione della proposta di revisione
statutaria avverrà con la medesima maggioranza
prevista per l'approvazione dello statuto. Una
proposta di revisione statutaria non accolta dal
consiglio comunale non può essere riproposta
se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.
7. Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di
approvazione del presente statuto, impregiudicata
la possibilità di revisioni parziali, lo
statuto dovrà essere sottoposto ad una
globale revisione, salvo il limiti di cui al comma
1. Con questo solo oggetto è convocato
il consiglio comunale al quale sarà data
la più ampia pubblicità. Il comune,
nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni,
farà precedere detta seduta consiliare
da consultazione dei cittadini, singoli o associati.
8. La deliberazione dell'abrogazione totale dello
statuto non è valida se non è accompagnata
dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce
il precedente, e diviene operante dal giorno di
entrata in vigore del nuovo statuto. |
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Art.
100
Entrata in vigore
|
1. Il presente
statuto entrerà in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua affissione all'albo pretorio
dell'ente. L'entrata in vigore di nuove leggi
che enunciano principi diversi da quelli cui si
ispira il presente statuto abrogano automaticamente
le norme in contrasto previste con le stesse.
2. Copia del presente statuto è trasmessa
all'ufficio per la raccolta e la conservazione
degli statuti dei Comuni e delle Province regionali,
istituito presso l'assessorato regionale degli
enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere
copia al Ministero degli interni.
3. Copia del presente statuto è, altresì,
trasmessa per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. |
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Art.
101
Difesa contro lo statuto
|
1. La difesa
contro lo statuto va esercitata nell'ambito della
tutela nei confronti dello statuto del Comune.
2. Contro gli atti che violano una norma statutaria,
è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale:
giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto
sorgere un diritto soggettivo, giudice amministrativo
se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
3. Analogamente se l'applicazione di una norma
statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione
della norma va effettuata avanti al giudice ordinario,
se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione
va effettuata avanti il giudice amministrativo. |
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