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REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI FUOCHI [06 giu 09 13:22 by Comune di Corleone]

approvato con delibera del C.C. N. 18 del 3 aprile 2009



Articolo 1
E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi o in aree soggette a rischio ricadenti nel territorio Comunale:
 di accendere fuochi;
 far brillare mine;
 usare apparecchi a fiamma;
 usare strumenti o attrezzature che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
 compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
 bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Articolo 2
Tutti i proprietari, i possessori e i conduttori, di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere pulite le scarpate e/o banchine che prospettano sulle strade, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili.
Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all’interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade.
Per le operazioni di cui commi precedenti si dovranno adottare tutte le misure precauzionali, suggerite dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso, al fine di evitare inneschi di fuochi o il propagarsi di incendi.

Articolo 3
Nei terreni coltivati a seminativo è fatto l’obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l’intero perimetro del fondo, mediante aratura.

Articolo 4
Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

Articolo 5
Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti di deposito di qualsiasi genere e tipo, nonché dai confini di proprietà e per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

Articolo 6
E’ fatto obbligo ai proprietari di impianti arborei, oltre le normali pratiche agricole culturali quali la pulitura e la coltivazione dell’impianto stesso, la pulitura dei confini che delimitano l’appezzamento praticando l’aratura o il decespugliamento in modo da creare delle fasce taglia fuoco larghe almeno metri 10,00.

Articolo 7
Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e agli Organi di Polizia Municipale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:
 alla eventuale bruciatura delle stoppie di grano, delle materie di risulata o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
 alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.
In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.
È fatto assoluto divieto di accendere i fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

Articolo 8
Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente.
Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Articolo 9
E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Articolo 10
Negli spazi interni e/o circostanti i fabbricati dovranno essere osservate le seguenti norme:
- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt.8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all’aia, cartelli con la dicitura “vietato fumare e/o innescare fiamme libere”.

Articolo 11
I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi e incendi.

Articolo 12
Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l’obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde “1515”, ai Vigili del Fuoco mediante numero verde “115” e/o alle Autorità locali di P.S. .

Articolo 13
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 51,00 ad €uro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, cosi come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del sindaco.

Articolo 14
Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa l’obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Nel mese di maggio di ogni anno l’Ufficio di Protezione Civile di concerto con il Comando di Polizia Municipale provvederà a darne ampia divulgazione attraverso l’affissione di appositi avvisi pubblici, nonché tramite l’affissione all’Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.





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