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BILANCIO COMUNALE 2010

 


 

LE ENTRATE TRIBUTARIE

 

  • ICI - Imposta comunale sugli immobili
  • TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
  • Occupazione di spazi ed aree pubbliche
  • Diritti sulle pubbliche affissioni
  • Imposta sulla pubblicità
  • Addizionale comunale IRPEF
  • Addizionale comunale sui consumi elettrici

 


ICI - Imposta comunale sugli immobili

Servizio tributi ed altre entrate - Piazza Garibaldi, 1 – 2^ piano - 90034 Corleone (PA)
Telefono 09184524222
email: servizifinanziaricorleone@postecert.it
Orario di apertura: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30

funzionario responsabile del tributo:

personale incaricato: Vincenzo CUPPULERI e

Chi è obbligato al pagamento dell'ICI

L'imposta è dovuta dalla persone fisiche e dalle società di ogni tipo, società e enti equiparati esteri, gruppi europei di interesse economico che risultino proprietari di immobili non adibiti a prima abitazione (fabbricati e aree fabbricabili), o titolari sugli stessi di diritti reali di usufrutto,
abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 c.c. a seguito di successione), uso, enfiteusi, superficie. È soggetto passivo, altresì, il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (c.d. leasing). L'imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all'estero. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il Concessionario. 

Chi è non obbligato al pagamento dell'ICI

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'esenzione prevista per l'abitazione principale del contribuente, da intendersi quella in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione, vi stabilisca la residenza anagrafica e la effettiva stabile dimora, si estende alle pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

A tali fini, si considerano pertinenze le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale C2, C6 e C7 limitatamente ad una sola di ciascuna categoria.

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'esenzione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti locata. 

La determinazione dell'imposta

Per la determinazione dell'imposta da versare è necessario prima di tutto determinare la base imponibile che per il comune di Frosinone, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs nr. 504/1992, è costituita dal valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili. A titolo esemplificativo per i fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti: 100 per le categorie: A,,C (escluse le categorie A/10 e C/1); 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati di categorie D che privi di rendita definitiva sono posseduti da società o imprese); 34 per la categoria C/1e 140 per le categorieB.

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando sulla stessa l'aliquota prevista per la tipologia d'immobile soggetto ad ici e provvedendo, nel caso in cui se ne avesse diritto, ad operare la riduzione d'imposta (ex immobile inagibile). Per le aree edificabili, invece, è necessario applicare i valori ........................................

Aliquote e detrazioni

7‰ aliquota ordinaria

4‰ aliquota prima casa

€uro 180,00

Immobili inagibili o inabitabili

Per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e del tutto non utilizzabili limitatamente al periodo dell'anno in cui restano tali, puo' essere applicata la riduzione d'imposta del 50%. In ogni caso, deve essere presentata dal contribuente dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni di cui sopra. La riduzione può essere applicata solo a far data dalla presentazione di tale dichiarazione. 

Come effettuare il pagamento

Per il pagamento dell'ICI devono essere utilizzati i bollettini postali appositamente predisposti dal concessionario, Serit .

Qualora per il pagamento venisse utilizzato un bollettino ICI non intestato, occorre effettuare il versamento sul c.c. n° 0000000000000 intestato a 0000000000000000.

Il contribuente ICI deve pagare entro il 16 giugno di ogni anno il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, mentre entro il dicembre deve versare il saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno e l'eventuale conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno in corso. E' ammesso anche il versamento in un'unica soluzione dell'intera imposta dovuta per l'anno in corso, entro il termine di scadenza della prima rata. Il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) predisposte nel bollettino.

Non è dovuto il versamento nel caso in cui l'imposta dovuta per fabbricati ed aree fabbricabili è d'importo inferiore a 12,00 €uro.

Rimborso

Le domande di rimborso, corredate dei bollettini di pagamento e di ogni altra valida documentazione,  indicanti dettagliatamente la motivazione della richiesta, possono essere presentate, avvalendosi dell'apposito modulo,  entro cinque anni dal giorno del pagamento.

Ravvedimento operoso

Il contribuente che ha omesso di effettuare il versamento entro il termine di scadenza, oppure che ha versato un importo inesatto, può regolarizzare la propria posizione mediante il "ravvedimento operoso" .
Il totale del versamento da effettuare a titolo di ravvedimento, si calcola così:
imposta: importo non pagato
sanzione ridotta: 2,50 dell'imposta non pagata, in caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza di legge;
sanzione: 3% dell'imposta, in caso di pagamento entro un anno dalla scadenza di legge;
interessi: devono essere conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla data
dell'omissione fino alla data di effettuazione del versamento ( tasso attuale 3,0% annuo)

Il pagamento a titolo di ravvedimento, si effettua con le stesse modalità con le quale si paga l'ICI ordinaria, indicando che trattasi di ravvedimento.
Il contribuente dovrà successivamente comunicare al Comune, mediante l'apposito modulo, il tardivo versamento.

Modulistica e regolamento ICI

 

 


TARSU

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Servizio tributi ed altre entrate - Piazza Garibaldi, 1 – 2^ piano - 90034 Corleone (PA)
Telefono 09184524220
email: servizifinanziaricorleone@postecert.it
Orario di apertura: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30

funzionario responsabile del tributo: personale incaricato: Vincenzo CUPPULERI e

 

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni dl D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.
La tassa in questo Comune è disciplinata da apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/03/1995 e successive modifiche e integrazioni.


Chi paga e perché
La tassa è dovuta da chi occupa o detiene locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte e pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e reso in maniera continuativa.
Per gli immobili locati, la tassa è dovuta da chi effettivamente occupa gli immobili stessi, tranne che per locazioni occasionali o di brevi periodi (pari od inferiori all'anno solare) per le quali il proprietario è tenuto al pagamento.

Denunce
I soggetti che occupano o detengono locali ed aree tassabili devono presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
Entro lo stesso termine deve essere denunciata ogni variazione che comporti un diverso ammontare della tassa.
L'obbligazione tributaria ha inizio dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Cessazioni
In caso di cessazione dell'occupazione o della detenzione dell'utenza, il cittadino deve presentare apposita denuncia al Comune. La cessazione, nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni
Possono essere concesse, su richiesta dell'interessato, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni così come previsto dal vigente Regolamento (si veda l'apposita modulistica).
Tali domande, se accolte, hanno decorrenza dall'anno successivo a quello della presentazione.
Per quanto riguarda la normativa sulle agevolazioni inerenti alle imprese, si rimanda al Regolamento Comunale.

Aliquote e detrazioni

Le tariffe per l'anno 2010 sono state approvate con determinazione sindacale N° 00 del 0000000000 e sono le seguenti:

classe locale

tipologia locali

tariffe/mq

I

locali uso abitativo

€. 1,80

I.A

locali destinati ad uso abitato di nucleo familiare residente composto da un componente*

€. 1,20

I.B

locali destinati ad uso abitato di nucleo familiare residente composto da due componenti

€. 1,60

I.C

locali destinati ad uso abitato di nucleo familiare residente composto da tre componenti

€. 1,70

I.D

locali destinati ad uso abitato di nucleo familiare residente composto da quattro componenti

€. 1,80

I.E

locali destinati ad uso abitato di nucleo familiare residente composto da cinque componenti

€. 1,90

I.F

locali destinati ad uso abitato di nucleo familiare residente composto da sei o più componenti

€. 2,00

I

locali classificati ai fini catastali B8, C02, C06

€. 1,00

I

locali classificati ai fini catastali B8, C02, C06 “a disposizione”**

€. 1,50

II

locali destinati ad uso di pubblici uffici, a studi professionali, ad agenzie di viaggio, ad istituti di credito

€. 4,90

III

locali destinati ad uso di esercizi commerciali, ad alberghi diurni, a barbieri, a parrucchieri

€. 2,95

IV

locali destinati ad uso di stabilimenti industriali, a teatri, a cinematografi

€. 3,00

IV.C

circoli ricreativi

€. 1,80

IV.D

associazioni senza scopi di lucro

€. 1,80

IV.E

organizzazioni non lucrative di utilità sociali

€. 1,00

[*] al netto delle riduzione di cui all'art. 11 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del Comune di Corleone

[**] al lordo delle riduzione di cui all'art. 11 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del Comune di Corleone

Riduzioni

Come effettuare il pagamento

Il concessionario incaricato dal Comune che si occupa della riscossione del tributo è  000000000000000000000000000000 con sportelli per la riscossione in Corleone, Via 00000000000000000000000000000, telefono 00000000000000000000000.
La riscossione dell'importo annuale avviene mediante emissione di avvisi di pagamento pagabili, dal 2009, in quattro rate,  alla scadenza indicata negli avvisi stessi.

Modulistica e regolamento TARSU

 

 

 


Occupazione di spazi ed aree pubbliche

 

Servizio tributi ed altre entrate - Piazza Garibaldi, 1 – 2^ piano - 90034 Corleone (PA)
Telefono 09184524220
email: servizifinanziaricorleone@postecert.it
Orario di apertura: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30

funzionario responsabile del tributo:

personale incaricato: Francesca PANZICA

 

La tassa per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta per l'occupazione, temporanea o permanente, di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo, che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché delle aree di proprietà privata dove risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.

L'occupazione è temporanea quando ha una durata inferiore ad un anno e permanente quando ha una durata di almeno un anno ed ha carattere stabile e comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti. L'occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere autorizzata con un'apposita concessione.

Denuncia di occupazione

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, una porzione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico o soggetto ad uso pubblico deve presentare domanda, su apposito modulo, per ottenere la concessione. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
Per l'occupazione permanente la denuncia di occupazione di suolo pubblico va effettuata una sola volta, a meno che non ci siano variazioni.
In caso di nuova occupazione la denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Il pagamento della tassa va effettuato entro la stessa data.
Le concessioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Il titolare della concessione deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata al Comune con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alle annualità successive a quella in corso, per le quali viene meno l'obbligo di pagamento della tassa e dell'eventuale canone dovuto.
Per l'occupazione temporanea non occorre alcuna denuncia, ma va semplicemente presentata l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa.
Le concessioni temporanee possono essere rinnovate con il rilascio di una nuova concessione. Il titolare della concessione deve presentare domanda di rinnovo, indicando la durata e i motivi della richiesta di nuova concessione.
Nel caso, invece, di disdetta anticipata, il titolare della concessione dovrà comunque pagare la tassa dovuta e l'eventuale canone.
Il rinnovo o qualunque nuova domanda di concessione viene negato in presenza di motivi che provocano la decadenza della concessione, sia nel caso in cui il richiedente sia stato colpito da sanzioni per altre gravi irregolarità nei rapporti con il Comune.
Le denunce di variazione e di cessazione per l'occupazione permanente di suolo devono essere presentate entro il 31 gennaio, salvo diverse disposizioni.

Pagamentol tributo

Sia la TOSAP temporanea che quella permanente vanno effettuate direttamente al Comune di Corleone con versamento sul c.c. postale n. 0000000000000 intestato al Comune di Corleone - causale pagamento TOSAP.
Per le occupazioni permanenti il versamento va effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio ( per l'anno 2010 è stato prorogato al 31 marzo ).

Decadenza ed estinzione della concessione

La concessione decade quando:

    a. vengono contestate violazioni alle condizioni previste dall'atto della concessione;
    b. non viene effettuato il versamento della tassa di occupazione entro 10 giorni dalla sua naturale scadenza;
    c. l'occupazione, senza giustificato motivo, non viene effettuata (nei 30 giorni successivi al rilascio della concessione per occupazioni permanenti e nei 5 giorni successivi per occupazioni temporanee);
    d. il suolo, spazio o bene pubblico viene usato in modo improprio o diverso da quello previsto dalla concessione.
La concessione si estingue:
    a. in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare;
    b. in caso di sentenza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario.


Tariffe

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della porzione di suolo o spazio e calcolata in base alla superficie occupata (A) e in base al tempo (B):
A) La superficie è calcolata in metri quadri (metri lineari per un metro di profondità), con arrotondamento all' unità superiore della cifra contenente decimali. In caso di occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo stesso è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
B) Per le occupazioni permanenti la tassa si riferisce ad anni solari interi.
Per le occupazioni temporanee la tassa si riferisce ai giorni dell'occupazione ed è inoltre commisurata alla durata dell'occupazione nell'arco della giornata.

Le vie cittadine sono divise in tre classi secondo la seguente specifica:

Classe I:

Classe II:

Classe III:

Le tariffe sono state determinate con provvedimento sindacale N° 00 del 0000000

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Esenzioni e agevolazioni


Sono esenti dalla tassa:
    a. le occupazioni che hanno durata inferiore ai sessanta minuti per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
    b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, le occupazioni con fiori, piante ornamentali, tappeti e moquettes, purché non servano a delimitare spazi di servizio;
    c. gli accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
    d. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
    e. le occupazioni temporanee per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non superi i 10 metri quadrati;
    f. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
    g. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e del tempo libero;
    h. le occupazioni di durata non superiore a 12 ore per esecuzione di piccoli lavori di manutenzione di immobili, del verde e traslochi.

Le seguenti agevolazioni, con eventuali riduzioni della tariffa ordinaria, si applicano :
    a. per le occupazioni permanenti effettuate con installazioni di attrazioni, giochi, spettacoli viaggianti e attività similari (noleggio pony o altro destinato al divertimento di bambini) la tariffa è ridotta dell' 80%;
    b. per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;
    c. per i passi carrabili di ogni tipo e uso la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
    d. per le occupazioni temporanee conseguenti ad attività edilizie la tariffa è ridotta del 40%.
    e. per le occupazioni temporanee realizzate con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta al 30%;
    f. per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%. Questa riduzione è cumulabile con quelle connesse alla durata dell'occupazione (fra 15 e 30 giorni e oltre 30 giorni);
    g. per le occupazioni realizzate con autovetture private su aree a ciò destinate, la tariffa è ridotta al 30%.

Accertamento

Nei casi di omessa presentazione di denuncia e/o dei versamenti relativi alla Tosap, il Comune emette apposito avviso di accertamento d'ufficio.
Nel caso di infedele, inesatta o incompleta denuncia e/o versamento, il Comune provvede all'accertamento in rettifica. 

Contenzioso

Contro gli avvisi di accertamento (di ufficio o di rettifica) è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, da proporsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso, a mezzo consegna diretta, spedizione in plico senza busta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o notifica nei modi di legge all'ufficio che ha emesso l'atto (in bollo).
Entro 30 giorni dalla proposizione, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio, pena l'inammissibilità, secondo le modalità previste nell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

 


Diritti sulle pubbliche affissioni

Servizio tributi ed altre entrate - Piazza Garibaldi, 1 – 2^ piano - 90034 Corleone (PA)
Telefono 09184524220
email: servizifinanziaricorleone@postecert.it
Orario di apertura: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30

funzionario responsabile del tributo:

personale incaricato: Francesca PANZICA

 

Che cos'è

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

Aliquote

I diritti sulle pubbliche affissioni sono stati determinati con provvedimento sindacale N° 00 del 0000000

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Gestore del servizio

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è gestito direttemente dal Comune di Corleone.


 


Imposta sulla pubblicità

Servizio tributi ed altre entrate - Piazza Garibaldi, 1 – 2^ piano - 90034 Corleone (PA)
Telefono 09184524220
email: servizifinanziaricorleone@postecert.it
Orario di apertura: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30

funzionario responsabile del tributo:

personale incaricato: Francesca PANZICA

 

Che cos'è

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta da chi effettua la pubblicità tramite vari mezzi, quali: insegne, targhe, cartelli, striscioni, tende, ombrelloni, facsimili o altri mezzi analoghi, così come tramite proiezioni luminose di vario tipo, apparecchi sonori, etc.
Per quanto riguarda l'effettuazione della pubblicità che presuppone l'installazione di appositi mezzi fissi, deve essere ottenuta dal richiedente la preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio comunale (settore gestione territorio).


Aliquote

Le aliquote dell'imposta sulla pubblicità sono state determinate con provvedimento sindacale N° 00 del 0000000

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Gestore del servizio

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è gestito direttemente dal Comune di Corleone.




Addizionale comunale IRPEF

 

Il Comune di Corleone non ha istituito l'addizionale comunale.

 


Addizionale comunale sui consumi elettrici

A favore dei Comuni è istituita un'imposta denominata "addizionale comunale sul consumo di energia elettrica" che viene versata al Comune dalla società distributrice dell'energia elettrica tenendo conto dei kWh di consumo di energia elettrica effettuate sul territorio. L'addizionale varia in base al tipo di utenza e non si applica per i consumi relativi alla pubblica illuminazione, esercizio di attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

L'importo dell'addizionale è fissato in €uro 0,018590 kW/h.

Il tributi viene conteggiato in fattura. Non vi sono adempimenti fiscali di cui terner conto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 
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